Le modifiche al D.Lgs. 81/2008
La parte più ampia e strutturale delle proposte riguarda il D.Lgs. 81/2008. Il punto centrale è il rafforzamento del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La Commissione propone di superare la visione del RSPP come semplice collaboratore tecnico del datore di lavoro, attribuendogli maggiore autonomia, competenza, responsabilità e capacità organizzativa.
Il nuovo ruolo del RSPP
La proposta tende a trasformare il RSPP in una figura dotata di maggiore autonomia operativa e tecnica. Il RSPP non sarebbe più soltanto un consulente del datore di lavoro, ma un soggetto con una sfera di competenza più marcata nella gestione del rischio lavorativo.
In particolare, verrebbe rafforzato il suo ruolo nella:
- individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- elaborazione delle misure preventive e protettive;
- predisposizione delle procedure di sicurezza;
- proposta dei programmi di formazione e informazione;
- partecipazione alla consultazione in materia di salute e sicurezza;
- direzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La proposta attribuisce quindi al RSPP una funzione più incisiva nella costruzione del sistema prevenzionistico aziendale.
Autonomia e risorse del Servizio di Prevenzione e Protezione
Uno degli aspetti più concreti della riforma riguarda l’obbligo del datore di lavoro di assicurare al Servizio di Prevenzione e Protezione condizioni adeguate per operare.
Questo significa garantire:
- autonomia operativa;
- tempo sufficiente;
- mezzi adeguati;
- informazioni complete sull’organizzazione aziendale;
- risorse finanziarie necessarie;
- numero sufficiente di addetti;
- adeguata qualificazione professionale.
La previsione delle risorse finanziarie è particolarmente rilevante. Nella prassi, molti Servizi di Prevenzione e Protezione sono formalmente istituiti, ma non dispongono di mezzi adeguati per svolgere attività effettive di analisi, sopralluogo, aggiornamento documentale, formazione, controllo e verifica.
La proposta vuole evitare che il SPP sia una struttura solo nominale. Il datore di lavoro deve metterlo in condizione di operare realmente.
Numero minimo di addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
La riforma propone anche parametri minimi per la composizione del servizio.
Per le imprese da 20 a 50 dipendenti sarebbe previsto almeno un addetto al servizio, oltre al responsabile. Per le imprese oltre 50 dipendenti sarebbero previsti almeno due addetti, oltre al responsabile. Per le aziende con più sedi operative, dovrebbe essere previsto almeno un addetto per sede.
Questa previsione mira a superare una criticità frequente: la sproporzione tra complessità aziendale e risorse dedicate alla prevenzione.
In molte realtà produttive, un unico RSPP, soprattutto se esterno, può trovarsi a gestire una molteplicità di rischi, sedi, processi, appalti, lavoratori e documenti senza un adeguato supporto operativo. La riforma intende rendere più coerente la dimensione del servizio con l’effettiva complessità dell’organizzazione.
Divieto di delega di funzioni al RSPP
La proposta prevede il divieto di conferire al RSPP deleghe o subdeleghe di funzioni ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008.
La ragione è evitare conflitti di interesse e sovrapposizioni di ruolo. Il RSPP deve mantenere una funzione tecnica, valutativa, propositiva e di direzione del servizio, senza essere trasformato in soggetto delegato alla gestione datoriale.
Questa distinzione è importante: il RSPP deve contribuire alla prevenzione con autonomia tecnica, ma non può sostituirsi integralmente al datore di lavoro nelle scelte organizzative di fondo.
Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità del RSPP
Uno degli obiettivi dichiarati della proposta è evitare che il datore di lavoro risponda automaticamente di ogni carenza della valutazione dei rischi, anche quando ha scelto un RSPP qualificato, gli ha fornito risorse adeguate, gli ha garantito autonomia e ha vigilato sul suo operato.
Secondo la proposta, il datore di lavoro non dovrebbe rispondere dell’inadeguatezza della valutazione dei rischi se ha adempiuto correttamente agli obblighi relativi alla costituzione, organizzazione, dotazione e vigilanza del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Parallelamente, il RSPP assumerebbe una responsabilità più diretta per l’adempimento dei propri compiti. La proposta prevede infatti l’introduzione di specifiche sanzioni per il RSPP in caso di violazione degli obblighi principali.
Questa impostazione mira a una distribuzione più equilibrata delle responsabilità: il datore di lavoro resta titolare della gestione del rischio e dell’organizzazione aziendale, ma il RSPP risponde in modo più marcato della qualità tecnica del proprio operato.
Requisiti professionali più elevati per RSPP e ASPP
La proposta interviene anche sui requisiti professionali del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Viene prospettata la necessità di titoli di studio tecnici specifici, con una distinzione tra laurea magistrale tecnica per il RSPP e laurea triennale tecnica per gli ASPP, ferme restando alcune clausole di salvaguardia per chi abbia già maturato esperienza professionale.
L’obiettivo è elevare il livello tecnico della prevenzione, riconoscendo che la valutazione dei rischi richiede competenze specialistiche sempre più avanzate.
Questa proposta è destinata a incidere fortemente sul mercato professionale della sicurezza, perché ridefinirebbe i criteri di accesso alle funzioni di RSPP e ASPP e rafforzerebbe il profilo tecnico-scientifico di queste figure.
Dalla procedura standardizzata alle linee guida
Un’altra modifica rilevante riguarda il superamento delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, sostituite da linee guida per la rilevazione dei pericoli, la quantificazione dei rischi e la redazione del DVR.
La proposta assegna alla Commissione consultiva permanente il compito di elaborare linee guida basate sui profili di rischio e sugli indici infortunistici di settore.
Questa innovazione può avere un impatto significativo, soprattutto per le piccole e medie imprese. L’obiettivo è fornire strumenti più aderenti alla realtà produttiva, evitando modelli troppo generici o meramente compilativi.
Le linee guida dovrebbero permettere una valutazione più coerente con:
- settore di attività;
- dimensione aziendale;
- rischi specifici;
- indici infortunistici;
- malattie professionali;
- organizzazione del lavoro;
- complessità dei processi produttivi.
La valutazione dei rischi, quindi, dovrebbe diventare meno standardizzata in senso burocratico e più standardizzata in senso tecnico-metodologico.
Settori a basso rischio e modelli semplificati
La proposta mantiene l’attenzione anche sui settori a basso rischio, prevedendo la possibilità di individuare, con decreto, settori di attività caratterizzati da minori indici infortunistici e da minori rischi di malattie professionali.
Per tali settori potrebbero essere previsti modelli semplificati per dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi, fermo restando il rispetto degli obblighi sostanziali.
Questa impostazione è coerente con un principio di proporzionalità: non tutte le aziende presentano lo stesso livello di rischio, e gli strumenti di valutazione devono essere adeguati alla reale complessità dell’attività.
Tuttavia, la semplificazione non deve mai trasformarsi in riduzione della tutela. Anche nei settori a basso rischio, il datore di lavoro deve valutare i rischi effettivi, adottare misure di prevenzione, formare i lavoratori e aggiornare il sistema quando cambiano le condizioni operative.
Maggiore attenzione ai lavoratori dello sport
La proposta interviene anche sulla definizione di lavoratore, includendo espressamente i lavoratori del settore sportivo, compresi gli atleti praticanti attività sportiva agonistica nell’ambito di attività sistematiche e organizzate.
Questa previsione risponde all’esigenza di estendere con maggiore chiarezza le tutele prevenzionistiche a settori nei quali il rischio per la salute può assumere caratteristiche specifiche: carichi fisici elevati, stress biomeccanico, rischio traumatico, sovraccarico, esposizione a condizioni ambientali particolari, ritmi intensi, trasferte e pressioni organizzative.