Proposte modifica sicurezza lavoro - le prossime novità che (forse) ci attendono

La Relazione finale della Commissione di studio istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M. 27 marzo 2024, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, propone una riforma organica e mirata della sicurezza sul lavoro, fondata su tre direttrici: 1) rafforzamento della responsabilità penale, 2) accelerazione 3) maggiore efficacia degli strumenti processuali, revisione del D.Lgs. 81/2008 in chiave organizzativa.

Il tratto distintivo della proposta è il passaggio da un sistema prevalentemente punitivo a un sistema preventivo-premiale. L’obiettivo non è ridurre la tutela dei lavoratori, ma renderla più effettiva, spingendo le imprese a investire in modelli organizzativi, competenze tecniche, risorse, controlli e gestione reale del rischio.

La proposta valorizza il modello organizzativo ex articolo 30, rafforza il ruolo del RSPP, attribuisce maggiore importanza alla qualità del Servizio di prevenzione e protezione, introduce criteri per la valutazione della colpa grave e ribadisce la centralità degli obblighi fondamentali: DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, nomina del RSPP e aggiornamento delle misure di prevenzione.

Resta essenziale ricordare che si tratta di una proposta di riforma e non di normativa già vigente. Tuttavia, il documento rappresenta un segnale chiaro per aziende, consulenti, RSPP e professionisti HSE: la sicurezza del futuro sarà sempre meno formale e sempre più organizzativa, tecnica, tracciabile e sostanziale.

Il vero banco di prova sarà la capacità del legislatore di trasformare questi principi in norme chiare, proporzionate e applicabili, capaci di ridurre gli infortuni senza creare nuovi automatismi di responsabilità. Se ben attuata, la riforma potrebbe contribuire a rafforzare una cultura della prevenzione fondata non solo sulla paura della sanzione, ma sulla consapevolezza che il lavoro sicuro è parte essenziale della qualità dell’impresa e della dignità del lavoro.

Le proposte di modifica elaborate dalla Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro si inseriscono in questo scenario con un’impostazione innovativa: non limitarsi ad aumentare le pene o ad aggravare gli obblighi formali, ma costruire un sistema più efficace, capace di premiare l’organizzazione virtuosa, rafforzare la prevenzione reale e distribuire in modo più equilibrato le responsabilità tra i soggetti della sicurezza aziendale.

La logica di fondo è chiara: la sicurezza non deve essere considerata solo come adempimento documentale o come reazione successiva all’infortunio, ma come parte integrante dell’organizzazione dell’impresa. In questa prospettiva, il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e gli organismi di controllo devono operare all’interno di un sistema coordinato, tracciabile, competente e realmente orientato alla prevenzione.

 


Il contesto delle proposte di riforma

Le proposte nascono dalla constatazione che l’attuale quadro normativo, pur articolato e strutturato, presenta alcune criticità operative. Il D.Lgs. 81/2008 ha costruito un sistema prevenzionistico fondato sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, sulla formazione, sulla sorveglianza sanitaria e sulla partecipazione dei soggetti aziendali. Tuttavia, nella prassi, non sempre questi strumenti producono un’effettiva riduzione del rischio.

Uno dei problemi principali riguarda la distanza tra adempimento formale e prevenzione sostanziale. Il Documento di Valutazione dei Rischi, ad esempio, può diventare un documento meramente statico, non aggiornato, non coerente con l’organizzazione reale dell’impresa o non adeguatamente collegato alle misure operative. Analogamente, la formazione può essere vissuta come obbligo burocratico e non come strumento di modifica dei comportamenti lavorativi.

La Commissione propone quindi una riforma che cerca di intervenire su tre livelli:

  • il livello penale, attraverso modifiche al Codice penale;
  • il livello processuale, attraverso modifiche al Codice di procedura penale;
  • il livello prevenzionistico-organizzativo, attraverso modifiche al D.Lgs. 81/2008.

L’obiettivo non è stravolgere il sistema, ma correggere alcuni punti critici: rafforzare la responsabilità effettiva, valorizzare le imprese che adottano modelli organizzativi seri, aumentare la qualità tecnica della valutazione dei rischi e rendere più centrale il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 


Dal modello puramente sanzionatorio al modello preventivo-premiale

Uno degli aspetti più significativi delle proposte è il passaggio da una logica prevalentemente punitiva a una logica preventivo-premiale.

Il sistema attuale, soprattutto dopo un infortunio grave, tende spesso a ricostruire le responsabilità in modo retrospettivo, concentrandosi sulla posizione di garanzia dei soggetti coinvolti. Questo approccio resta indispensabile quando vi sono violazioni gravi, omissioni sostanziali o condotte negligenti. Tuttavia, secondo l’impostazione della Commissione, esso rischia di non distinguere adeguatamente tra imprese prive di un reale sistema prevenzionistico e imprese che, pur avendo investito seriamente in organizzazione, formazione, procedure e modelli di gestione, si trovano coinvolte in eventi complessi e plurifattoriali.

La proposta introduce quindi un principio di “adempimento premiante”: chi dimostra di avere adottato un modello organizzativo adeguato, di avere strutturato correttamente il sistema di prevenzione e di avere rispettato gli obblighi fondamentali può beneficiare di una diversa valutazione della colpa.

Il messaggio è rilevante: l’impresa non viene premiata perché produce documenti, ma perché dimostra di avere costruito un sistema effettivo di gestione del rischio.

 


Le modifiche proposte al Codice penale

Le proposte di modifica al Codice penale riguardano principalmente gli articoli relativi all’omicidio colposo e alle lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose

La prima proposta prevede un aumento delle pene per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme prevenzionistiche.

Per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, viene proposto l’innalzamento della cornice edittale. Per le lesioni colpose gravi o gravissime, viene parimenti previsto un aumento delle pene.

La logica è quella di riconoscere il maggiore disvalore delle condotte che determinano eventi lesivi o mortali in un contesto in cui la prevenzione dovrebbe essere pianificata, organizzata e controllata.

L’aumento delle pene, però, non è l’unico elemento della proposta. Esso viene bilanciato da strumenti finalizzati a graduare meglio la responsabilità e a valorizzare l’effettivo contributo causale di ciascun soggetto coinvolto.

l’aumento delle cornici edittali per i reati-base in materia di sicurezza: la pena per l’omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) sale da un minimo di due a un minimo di due anni e sei mesi, e da un massimo di sette a un massimo di otto anni; quella per le lesioni colpose gravi aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) passa da tre mesi-un anno (o multa) a sei mesi-un anno e sei mesi (o multa maggiorata), e per le lesioni gravissime da uno-tre anni a un anno e sei mesi-quattro anni.

Attenuante per contributo di minima importanza

La Commissione propone l’introduzione di una specifica attenuante per i casi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del soggetto coinvolto e quest’ultimo abbia prestato un contributo di minima importanza.

Questa previsione nasce dalla consapevolezza che molti infortuni sul lavoro hanno una dinamica complessa. Spesso l’evento non dipende da un’unica causa, ma da una concatenazione di fattori: carenze organizzative, errori operativi, mancata vigilanza, interferenze, sottovalutazione del rischio, comportamenti individuali, difetti procedurali, insufficiente coordinamento tra imprese o inadeguata formazione.

’introduzione di una nuova attenuante. In caso di contributo causale di minima importanza (commi 2-bis e 3-bis negli artt. 589 e 590 c.p.): la pena può essere ridotta fino a un terzo quando l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole e il contributo causale del singolo è stato di minima importanza. La Relazione è esplicita nel ricondurre questa previsione alla natura «intrinsecamente plurifattoriale» degli infortuni sul lavoro e alla necessità di superare i limiti dell’art. 114 c.p., che la giurisprudenza ha finora ritenuto applicabile solo nei casi di cooperazione colposa e non nell’ipotesi di concorso causale di condotte colpose indipendenti.

Il nuovo articolo 590-septies: responsabilità del datore di lavoro per colpa grave

Il cuore della proposta penale è rappresentato dall’introduzione di un nuovo articolo 590-septies del Codice penale, rubricato “Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave”.

La disposizione proposta prevede che, in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro sia punibile, per i fatti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme prevenzionistiche, solo in caso di colpa grave.

Si tratta di una modifica di grande impatto, perché collega la responsabilità penale del datore di lavoro alla qualità dell’organizzazione prevenzionistica adottata dall’impresa.

Il modello organizzativo non viene visto come semplice documento, ma come sistema capace di incidere concretamente sulla prevenzione. Per essere rilevante, esso deve essere adeguato, coerente con l’attività svolta, idoneo a prevenire i rischi e collegato a procedure, controlli, formazione, ruoli e responsabilità.

Gli elementi che possono escludere la gravità della colpa

Nella valutazione della colpa, il giudice dovrebbe tenere conto di alcuni elementi, tra cui:

  • la natura e la complessità dell’attività svolta;
  • le conoscenze disponibili sul rischio;
  • l’adozione di buone prassi validate;
  • il possesso di asseverazioni o certificazioni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’adozione di un modello organizzativo conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008.

Questi criteri hanno la funzione di guidare il giudice nella valutazione concreta del grado della colpa, riducendo il rischio di decisioni fondate esclusivamente sull’esito dell’evento.

Quando la colpa resta comunque grave

La proposta prevede però limiti precisi. La colpa del datore di lavoro viene considerata comunque grave quando l’evento deriva dalla violazione di obblighi fondamentali.

Tra questi rientrano:

  • la mancata nomina del medico competente, quando obbligatorio;
  • la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • la mancata organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • l’omessa valutazione dei rischi;
  • la mancata elaborazione del DVR;
  • la mancata adozione delle misure di prevenzione individuate nel DVR;
  • l’omessa rielaborazione della valutazione dei rischi in caso di modifiche organizzative, produttive, tecniche, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria;
  • la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
  • l’omessa informazione e formazione dei lavoratori.

Questa impostazione è particolarmente importante perché chiarisce che il meccanismo premiale non può operare in presenza di omissioni basilari. Un’impresa che non ha nominato il RSPP, non ha valutato i rischi, non ha formato i lavoratori o non ha fornito i DPI non può invocare l’organizzazione virtuosa.

Le modifiche al Codice di procedura penale

Le proposte intervengono anche sul piano processuale. L’obiettivo è rendere più tempestiva ed efficace l’attività investigativa nei procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro.

Gli infortuni gravi e mortali, infatti, richiedono indagini rapide, perché le prove possono deteriorarsi o essere modificate in breve tempo. I luoghi di lavoro sono ambienti dinamici: macchine, attrezzature, impianti, procedure e assetti organizzativi possono cambiare rapidamente. Per questo la tempestività degli accertamenti è essenziale.

Informazioni dalla persona offesa entro tre giorni

La proposta prevede l’inserimento dei delitti commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro tra quelli per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

La ratio è duplice: tutelare la vittima e acquisire tempestivamente elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Atti delegati alla polizia giudiziaria senza ritardo

Un’altra modifica riguarda l’obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

Anche in questo caso, la finalità è evitare dispersione probatoria e garantire una ricostruzione più accurata delle dinamiche infortunistiche.

Avviso di archiviazione sempre notificato alla persona offesa

La proposta prevede inoltre il rafforzamento delle garanzie per la persona offesa nei procedimenti per reati contro la sicurezza sul lavoro. In caso di richiesta di archiviazione, l’avviso dovrebbe essere notificato in ogni caso alla persona offesa. Il termine per proporre opposizione verrebbe elevato da venti a trenta giorni.

La modifica tiene conto della complessità tecnica di questi procedimenti, nei quali la valutazione dell’archiviazione può richiedere il supporto di consulenti e l’esame di documentazione tecnica, DVR, procedure, verbali, piani di sicurezza, organigrammi, registri formativi e documenti di manutenzione.

 


Le modifiche al D.Lgs. 81/2008

La parte più ampia e strutturale delle proposte riguarda il D.Lgs. 81/2008. Il punto centrale è il rafforzamento del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Commissione propone di superare la visione del RSPP come semplice collaboratore tecnico del datore di lavoro, attribuendogli maggiore autonomia, competenza, responsabilità e capacità organizzativa.

Il nuovo ruolo del RSPP

La proposta tende a trasformare il RSPP in una figura dotata di maggiore autonomia operativa e tecnica. Il RSPP non sarebbe più soltanto un consulente del datore di lavoro, ma un soggetto con una sfera di competenza più marcata nella gestione del rischio lavorativo.

In particolare, verrebbe rafforzato il suo ruolo nella:

  • individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • elaborazione delle misure preventive e protettive;
  • predisposizione delle procedure di sicurezza;
  • proposta dei programmi di formazione e informazione;
  • partecipazione alla consultazione in materia di salute e sicurezza;
  • direzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La proposta attribuisce quindi al RSPP una funzione più incisiva nella costruzione del sistema prevenzionistico aziendale.

Autonomia e risorse del Servizio di Prevenzione e Protezione

Uno degli aspetti più concreti della riforma riguarda l’obbligo del datore di lavoro di assicurare al Servizio di Prevenzione e Protezione condizioni adeguate per operare.

Questo significa garantire:

  • autonomia operativa;
  • tempo sufficiente;
  • mezzi adeguati;
  • informazioni complete sull’organizzazione aziendale;
  • risorse finanziarie necessarie;
  • numero sufficiente di addetti;
  • adeguata qualificazione professionale.

La previsione delle risorse finanziarie è particolarmente rilevante. Nella prassi, molti Servizi di Prevenzione e Protezione sono formalmente istituiti, ma non dispongono di mezzi adeguati per svolgere attività effettive di analisi, sopralluogo, aggiornamento documentale, formazione, controllo e verifica.

La proposta vuole evitare che il SPP sia una struttura solo nominale. Il datore di lavoro deve metterlo in condizione di operare realmente.

Numero minimo di addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

La riforma propone anche parametri minimi per la composizione del servizio.

Per le imprese da 20 a 50 dipendenti sarebbe previsto almeno un addetto al servizio, oltre al responsabile. Per le imprese oltre 50 dipendenti sarebbero previsti almeno due addetti, oltre al responsabile. Per le aziende con più sedi operative, dovrebbe essere previsto almeno un addetto per sede.

Questa previsione mira a superare una criticità frequente: la sproporzione tra complessità aziendale e risorse dedicate alla prevenzione.

In molte realtà produttive, un unico RSPP, soprattutto se esterno, può trovarsi a gestire una molteplicità di rischi, sedi, processi, appalti, lavoratori e documenti senza un adeguato supporto operativo. La riforma intende rendere più coerente la dimensione del servizio con l’effettiva complessità dell’organizzazione.

Divieto di delega di funzioni al RSPP

La proposta prevede il divieto di conferire al RSPP deleghe o subdeleghe di funzioni ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008.

La ragione è evitare conflitti di interesse e sovrapposizioni di ruolo. Il RSPP deve mantenere una funzione tecnica, valutativa, propositiva e di direzione del servizio, senza essere trasformato in soggetto delegato alla gestione datoriale.

Questa distinzione è importante: il RSPP deve contribuire alla prevenzione con autonomia tecnica, ma non può sostituirsi integralmente al datore di lavoro nelle scelte organizzative di fondo.

Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità del RSPP

Uno degli obiettivi dichiarati della proposta è evitare che il datore di lavoro risponda automaticamente di ogni carenza della valutazione dei rischi, anche quando ha scelto un RSPP qualificato, gli ha fornito risorse adeguate, gli ha garantito autonomia e ha vigilato sul suo operato.

Secondo la proposta, il datore di lavoro non dovrebbe rispondere dell’inadeguatezza della valutazione dei rischi se ha adempiuto correttamente agli obblighi relativi alla costituzione, organizzazione, dotazione e vigilanza del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Parallelamente, il RSPP assumerebbe una responsabilità più diretta per l’adempimento dei propri compiti. La proposta prevede infatti l’introduzione di specifiche sanzioni per il RSPP in caso di violazione degli obblighi principali.

Questa impostazione mira a una distribuzione più equilibrata delle responsabilità: il datore di lavoro resta titolare della gestione del rischio e dell’organizzazione aziendale, ma il RSPP risponde in modo più marcato della qualità tecnica del proprio operato.

Requisiti professionali più elevati per RSPP e ASPP

La proposta interviene anche sui requisiti professionali del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Viene prospettata la necessità di titoli di studio tecnici specifici, con una distinzione tra laurea magistrale tecnica per il RSPP e laurea triennale tecnica per gli ASPP, ferme restando alcune clausole di salvaguardia per chi abbia già maturato esperienza professionale.

L’obiettivo è elevare il livello tecnico della prevenzione, riconoscendo che la valutazione dei rischi richiede competenze specialistiche sempre più avanzate.

Questa proposta è destinata a incidere fortemente sul mercato professionale della sicurezza, perché ridefinirebbe i criteri di accesso alle funzioni di RSPP e ASPP e rafforzerebbe il profilo tecnico-scientifico di queste figure.

Dalla procedura standardizzata alle linee guida

Un’altra modifica rilevante riguarda il superamento delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, sostituite da linee guida per la rilevazione dei pericoli, la quantificazione dei rischi e la redazione del DVR.

La proposta assegna alla Commissione consultiva permanente il compito di elaborare linee guida basate sui profili di rischio e sugli indici infortunistici di settore.

Questa innovazione può avere un impatto significativo, soprattutto per le piccole e medie imprese. L’obiettivo è fornire strumenti più aderenti alla realtà produttiva, evitando modelli troppo generici o meramente compilativi.

Le linee guida dovrebbero permettere una valutazione più coerente con:

  • settore di attività;
  • dimensione aziendale;
  • rischi specifici;
  • indici infortunistici;
  • malattie professionali;
  • organizzazione del lavoro;
  • complessità dei processi produttivi.

La valutazione dei rischi, quindi, dovrebbe diventare meno standardizzata in senso burocratico e più standardizzata in senso tecnico-metodologico.

Settori a basso rischio e modelli semplificati

La proposta mantiene l’attenzione anche sui settori a basso rischio, prevedendo la possibilità di individuare, con decreto, settori di attività caratterizzati da minori indici infortunistici e da minori rischi di malattie professionali.

Per tali settori potrebbero essere previsti modelli semplificati per dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi, fermo restando il rispetto degli obblighi sostanziali.

Questa impostazione è coerente con un principio di proporzionalità: non tutte le aziende presentano lo stesso livello di rischio, e gli strumenti di valutazione devono essere adeguati alla reale complessità dell’attività.

Tuttavia, la semplificazione non deve mai trasformarsi in riduzione della tutela. Anche nei settori a basso rischio, il datore di lavoro deve valutare i rischi effettivi, adottare misure di prevenzione, formare i lavoratori e aggiornare il sistema quando cambiano le condizioni operative.

Maggiore attenzione ai lavoratori dello sport

La proposta interviene anche sulla definizione di lavoratore, includendo espressamente i lavoratori del settore sportivo, compresi gli atleti praticanti attività sportiva agonistica nell’ambito di attività sistematiche e organizzate.

Questa previsione risponde all’esigenza di estendere con maggiore chiarezza le tutele prevenzionistiche a settori nei quali il rischio per la salute può assumere caratteristiche specifiche: carichi fisici elevati, stress biomeccanico, rischio traumatico, sovraccarico, esposizione a condizioni ambientali particolari, ritmi intensi, trasferte e pressioni organizzative.

 


Impatti pratici per le aziende

Se le proposte venissero recepite dal legislatore, le aziende dovrebbero rivedere in modo significativo il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Gli aspetti più rilevanti sarebbero:

  • rafforzamento del modello organizzativo ex articolo 30 del D.Lgs. 81/2008;
  • maggiore attenzione alla reale efficacia del DVR;
  • verifica della nomina e dell’adeguatezza del RSPP;
  • attribuzione di risorse, tempo e mezzi al Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • maggiore formalizzazione dei rapporti tra datore di lavoro e RSPP;
  • rafforzamento della formazione e dell’informazione dei lavoratori;
  • aggiornamento tempestivo della valutazione dei rischi;
  • maggiore tracciabilità delle scelte prevenzionistiche;
  • valorizzazione di certificazioni, asseverazioni e buone prassi;
  • controllo più accurato dei rischi interferenziali negli appalti.

In altri termini, non basterebbe più avere un DVR formalmente presente. Sarebbe necessario dimostrare che il sistema di prevenzione è vivo, aggiornato, proporzionato, dotato di risorse e integrato nell’organizzazione aziendale.


Impatti per RSPP e consulenti HSE

Le proposte inciderebbero profondamente anche sull’attività dei professionisti della sicurezza.

Il RSPP assumerebbe un ruolo più forte, ma anche più esposto. Maggiore autonomia e maggiore riconoscimento professionale comporterebbero anche maggiore responsabilità per l’effettiva qualità delle attività svolte.

Per i consulenti HSE diventerebbe ancora più importante:

  • documentare le attività svolte;
  • formalizzare richieste di risorse e segnalazioni;
  • mantenere evidenza dei sopralluoghi;
  • aggiornare i DVR in modo puntuale;
  • motivare tecnicamente le valutazioni;
  • proporre misure coerenti con i rischi reali;
  • verificare l’attuazione delle misure;
  • collaborare con medico competente, dirigenti, preposti e RLS;
  • dimostrare la coerenza tra valutazione, formazione, procedure e controlli.

La consulenza HSE si sposterebbe sempre di più da un modello documentale a un modello gestionale, tecnico e organizzativo.


Criticità e aspetti da valutare

Le proposte presentano elementi innovativi, ma anche alcune possibili criticità applicative.

La prima riguarda il rischio di aumento della responsabilità del RSPP. Se il RSPP viene qualificato come soggetto dotato di maggiore autonomia e responsabilità, occorre definire con estrema precisione i confini del suo ruolo, evitando che diventi un “capro espiatorio” tecnico in caso di infortunio.

La seconda riguarda i requisiti professionali. L’innalzamento dei requisiti di accesso può migliorare la qualità tecnica del sistema, ma deve essere gestito con gradualità, salvaguardando le professionalità esperte già operanti nel settore.

La terza riguarda le piccole imprese. L’obbligo di garantire risorse adeguate al SPP e di strutturare modelli organizzativi potrebbe risultare complesso per microimprese e PMI. Serviranno strumenti proporzionati, linee guida operative, modelli semplificati e supporti tecnici realmente utilizzabili.

La quarta riguarda l’effettività dei modelli organizzativi. Il rischio è che il modello ex articolo 30 venga adottato solo formalmente per ottenere un beneficio in sede penale. Per evitare questo, sarà necessario verificare non solo l’esistenza del modello, ma la sua concreta attuazione.

La centralità del DVR

In tutta la proposta emerge con forza la centralità del Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR resta il fulcro del sistema prevenzionistico.

Tuttavia, il DVR non può essere considerato un semplice fascicolo da esibire in caso di controllo. Deve essere il documento attraverso cui l’azienda dimostra di avere:

  • individuato i pericoli;
  • valutato i rischi;
  • definito le misure di prevenzione e protezione;
  • programmato gli interventi;
  • assegnato responsabilità;
  • informato e formato i lavoratori;
  • aggiornato le misure in funzione dell’evoluzione tecnica e organizzativa.

La proposta rafforza l’idea che la valutazione dei rischi debba essere un processo continuo, non un adempimento occasionale.

Formazione, DPI e sorveglianza sanitaria come obblighi irrinunciabili

La proposta individua alcuni obblighi come fondamentali e non negoziabili: formazione, informazione, DPI, sorveglianza sanitaria quando prevista, nomina del RSPP, valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR.

La loro omissione determina, nella logica proposta, una colpa comunque grave.

Questo passaggio è molto importante: il sistema premiale non opera se mancano i presidi minimi della prevenzione. Non può esserci organizzazione virtuosa senza formazione effettiva, senza DPI adeguati, senza sorveglianza sanitaria quando necessaria e senza valutazione dei rischi aggiornata.

Appalti, interferenze e obblighi organizzativi

Tra gli obblighi fondamentali richiamati dalla proposta rientrano anche quelli connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

Questo conferma la centralità dei rischi interferenziali. Molti infortuni gravi avvengono in contesti complessi, nei quali più imprese operano contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro. In questi casi, la prevenzione non dipende solo dalla singola impresa, ma dal coordinamento tra committente, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi e figure della sicurezza.

La proposta rafforza quindi l’esigenza di un sistema documentale e operativo coerente, in cui DUVRI, PSC, POS, procedure di coordinamento, riunioni, sopralluoghi e verifiche non siano meri adempimenti formali, ma strumenti effettivi di governo delle interferenze.

Il ruolo delle certificazioni e delle asseverazioni

La Commissione valorizza il possesso di asseverazioni e certificazioni dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Questi strumenti possono rappresentare indicatori di organizzazione virtuosa, purché siano effettivi e non meramente formali.

Le certificazioni, tuttavia, non devono essere intese come automatica garanzia di assenza di responsabilità. Esse possono costituire un elemento favorevole nella valutazione del grado della colpa, ma devono essere accompagnate da concreta attuazione, aggiornamento, controllo interno e coinvolgimento dei lavoratori.

In questa prospettiva, un sistema certificato deve dimostrare di funzionare nella realtà operativa quotidiana.


I prossimi passi

Quanto al veicolo normativo per l'attuazione, la commissione suggerisce la strada della delega al Governo (il Parlamento affida all'Esecutivo il potere temporaneo di emanare leggi su materie specifiche, scavalcando il normale iter parlamentare. Questa procedura serve ad alleggerire il lavoro delle Camere e a gestire tematiche tecniche e complesse). A ben vedere, infatti, lo strumento della legge delega restituisce al Parlamento uno spazio di indirizzo sui principi e criteri direttivi che l’articolato immediato, per sua natura tecnica, tende a comprimere; in una materia che incrocia interessi fondamentali — la sicurezza dei lavoratori, la libertà di iniziativa economica, la proporzionalità della risposta penale — questo spazio di dibattito democratico assume un valore centrale che va quanto più possibile valorizzato.

Senza dimenticare, infine, la necessità sistematica di coordinare la riforma della sicurezza sul lavoro con quella, già richiamata, del decreto legislativo n. 231 del 2001, realizzata dal Tavolo tecnico, che ha depositato la propria relazione conclusiva nel gennaio 2026, proponendo una revisione organica dei criteri di imputazione dell’illecito dell’ente, con la colpa di organizzazione elevata a elemento costitutivo e l’introduzione di istituti a vocazione premiale e riparativa.

Il raccordo tra le due proposte assume un valore preminente e significativo, dal momento che esse condividono la medesima filosofia di fondo: rafforzare la funzione preventiva del diritto penale dell’impresa attraverso la valorizzazione dei modelli organizzativi virtuosi, piuttosto che attraverso l’aggravio indiscriminato del carico sanzionatorio.