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Gestione dei casi di positività nelle scuole
Viene ridefinito l'articolo 3 della legge 87 che prevede la gestione dei casi positivi nelle scuole:
- Nidi e scuole dell'infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell'attività con 5 casi.
- Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l'attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni. Il tampone va effettuato se sintomatici al 10 giorno, altrimenti se asintomatici al 5 giorno anche auto somministrato e quindi auto certificato.
Quindi non esiste più differenziazione nel conteggio dei casi fra i vari gradi scolastici. In tutti i casi non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal quinto caso (e non più dal primo come in precedenza) e il tampone da farsi - dopo 5 giorni se asintomatici - può essere auto certificato a seguito di tampone casalingo.
Per quanto riguarda invece l'obbligo di mascherina in classe invece è stato prorogato fino a tutto l'anno scolastico 2021/2022, con esclusione delle attività sportive.