l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
eventi e competizioni sportive.
SImascherine FFP2/chirugiche:
in sale da ballo e discoteche, ad eccezione del momento del ballo.
Per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro“, le mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale“. Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
N.B. Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
le persone che stanno svolgendo attività sportiva.