Pubblicato nella GU n.70 del 24.03.2022, il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in vigore dal 25 marzo 2022.
Il provvedimento stabilisce (punti chiave):
- Dal 1 Aprile 2022 chi sarà positivo al covid dovrà effettuare l'isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione, con cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati). Decadono le quarantene "fisse" di 7 e 10 giorni.
- Dal 1 Aprile 2022 chi sarà positivo al covid dovrà effettuare l'isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione, con cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati). Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ritenuto però di lasciare gli obblighi relativi all’isolamento e di ribadire la validità della circolare emessa il 4 febbraio 2022 (vedi circolare 30/03/2022 allegata). Rimane dunque l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo. Nel provvedimento è specificato che all’esito del tampone negativo, «la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento».
- Obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Fine del sistema delle zone colorate;
- Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
- Struttura emergenziale attiva (con assunzioni) fino al 31/12/2022 con possibilità di fare ripartire tutto i sistema in tempi brevissimi. Potere del Ministro della Salute di limitare la circolazione da e per l'estero e di imporre chiusure/protocolli (art. 3 comma 1 lettera B: "sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.").
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
- Fine del sistema delle zone colorate;
- Graduale superamento del green pass;
- Eliminazione delle quarantene precauzionali.
Le premesse al Decreto Legge riportano che: "Considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria" e poi "Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19; "
Quindi sembra evidente che se da una parte si ammette che ci sia l'esigenza di superare i provvedimenti presi in emergenza, dall'altra si ribadisce la necessità di mantenere in piedi molti dei provvedimenti presi dal governo (in pratica: è finita l’emergenza ma nel dubbio continuiamo con le misure cautelative).
Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro - timeline (escluso RSA / Ospedali)
Tabella di marcia green pass
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Periodo |
Green pass obbligatorio (SI/NO) |
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Dal 25 Marzo 2022 |
NOGreen Pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste. |
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Dal 1° aprile 2022 |
NOGreen Pass, né base né rafforzato, per le seguenti attività:
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Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 |
SI Green Pass base per l’accesso a:
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Fino al 30 aprile 2022 |
SI Green Pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
SIGreen Pass base
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Fino al 31 dicembre 2022 |
SI Green Pass rafforzato per visitatori alle strutture come RSA, strutture per anziani, ospitalità e lungo degenza" e anche ai visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere. |
Tabella di marcia per le mascherine
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Periodo |
Mascherine |
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Fino al 30 aprile 2022 |
SI mascherine “in tutti i luoghi al chiuso” |
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SI mascherine FFP2 per:
SI mascherine FFP2/chirugiche:
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Per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro“, le mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale“. Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. |
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N.B. Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:
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Tabella di Marcia per l'obbligo vaccinale
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Periodo |
Obbligo vaccinale |
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Fino al 15 giugno 2022 |
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Fino al 31 dicembre 2022 |
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Gestione dei casi di positività nelle scuole
Viene ridefinito l'articolo 3 della legge 87 che prevede la gestione dei casi positivi nelle scuole:
- Nidi e scuole dell'infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell'attività con 5 casi.
- Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l'attività prosegue in presenza con FFP2 per 10 giorni. Il tampone va effettuato se sintomatici al 10 giorno, altrimenti se asintomatici al 5 giorno anche auto somministrato e quindi auto certificato.
Quindi non esiste più differenziazione nel conteggio dei casi fra i vari gradi scolastici. In tutti i casi non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal quinto caso (e non più dal primo come in precedenza) e il tampone da farsi - dopo 5 giorni se asintomatici - può essere auto certificato a seguito di tampone casalingo.
Per quanto riguarda invece l'obbligo di mascherina in classe invece è stato prorogato fino a tutto l'anno scolastico 2021/2022, con esclusione delle attività sportive.
Smart working e lavoratori fragili
La Nota ci indica poi che nel nuovo impianto normativo, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
- Le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- Le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).
Cosa fare con i protocolli attivi di contrasto al COVID?
Nella nota di confindustria in merito alla prima applicazione del DL (in allegato) viene confermato anche in questa fase, che i protocolli condivisi di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, costituiscono il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, anche se non è chiaro – sottolinea Confindustria - se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no.
Comunque anche in considerazione dei dati epidemiologici l’indicazione è di “continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”. E ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia.
