Patente a crediti in edilizia: novità 2024 - Reintegro crediti

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Reintegro crediti

La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso (da capire da quante ore e presso quali Enti) consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i crediti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di crediti.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/2008.