Patente a crediti in edilizia: novità 2024

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Pubblicato nella GU n. 52 del 02.03.2024 il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.

Saranno necessari decreti attuativi e circolari esplicative per capire come organizzare questa novità.

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 19 con l’articolo 29 comma 19, modifica il D.Lgs. 81/2008, e precisamente:

  • sostituito articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);
  • modificato articolo 90 comma 9 b-bis) e c) (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori);
  • modificato articolo 157 comma 1 c) (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori).

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della c.d. "patente a crediti".

Di seguito lo schema riassuntivo del provvedimento:


Requisiti rilascio patente

La patente è rilasciata in formato digitale (possiamo immaginare un modello simile al "green pass" o una app equivalente tipo "io"), dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente (quindi sembrerebbero tutti soggetti alla patente, anche i lavoratori autonomi senza dipendenti, ad oggi toccati solo parzialmente dal D.Lg 81/2008):

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato (C.C.I.A.A.);
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008 (attenzione che qui sono ricompresi anche i datori di lavoro, attualmente esclusi dalla formazione obbligatoria ma ricompresi nelle bozze di Accordi Stato Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di Sicurezza, in fase di emanazione);
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Curiosamente non sono state incluse nell'elenco le visite mediche attive dei lavoratori (che devono comunque essere verificate dal committente per l'idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII del Dlgs 81/2008).

NOTA: Sarà interessante capire come le aziende ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri potranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra. Considerato che l'INL non dispone di risorse umane adeguate per gestire questo adempimento, le idee potrebbero convergere su un sistema automatico, alimentato direttamente dalle aziende/lavoratori autonomi:

  1. Autocertificazione, da trasmettere digitalmente all'Ispettorato Nazionale (ad esempio mediante un form dedicato a crocette), redatta dell'azienda, dove si dichiara di avere espletato tutti gli obblighi di cui sopra.
  2. Inserimento in un portale (come già avviene per le aziende che operano per committenti strutturati) di tutta la documentazione di cui sopra in formato PDF, con tutte le scadenze. In questo modo, il sistema potrebbe - in automatico e con la logica dei semafori - concedere o meno il via libera. Questa ipotesi potrebbe determinare un aggravio di tempo e costi per le aziende, soprattutto le meno strutturate che non dispongono di un ufficio tecnico. Si pensi all'obbligo della digitalizzazione dei documenti, all'obbligo di usare strumenti informatici, SPID e simili. Vedremo.

Punteggio patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti (30) e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

L’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.


Decurtazioni crediti

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008: 10 crediti. Nel dettaglio le violazioni sono le seguenti (da capire se diverse violazioni possono fare cumulo, ad esempio nel caso di una azienda non avesse elaborato il DVR e non avesse fatto formazione ai propri lavoratori):

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008: 7 crediti. Nel dettaglio le violazioni sono le seguenti:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: (disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare): 5 crediti;                                                                                                                
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • la morte: 20 crediti;
    • un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
    • un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.


Reintegro crediti

La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso (da capire da quante ore e presso quali Enti) consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i crediti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di crediti.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/2008.


Esonero patente a crediti

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (La qualificazione SOA è la certificazione che autorizza l’impresa del settore delle costruzioni a concorrere a pubbliche gare d’appalto indette per categorie e classifiche di importo).  di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori

Il decreto legge modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008.

Si introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a crediti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.

Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a crediti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008).


Prevista apposita sezione del portale nazionale del sommerso

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente (per cui dobbiamo aspettare le istruzioni operative per avere la "patente").

Le disposizioni relative alla patente a crediti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. (Questo apre potenzialmente la porta all'applicazione della "patente" a molti settori, per non dire tutti, in un prossimo futuro).