Certificazione energetica

Dal 1° settembre 2007, tutti gli interventi su edifici esistenti mediante denuncia di inizio attività o con domanda di permesso a costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia per più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno avere alla fine dei lavori, l’attestato di certificazione energetica.

Con la stessa decorrenza, gli edifici sottoposti a incrementi di volume superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica.Inoltre l'attestato di certificazione energetica va redatto ogni qualvolta si deve compiere un'operazione di rogito.L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e va aggiornato ogni qualvolta un intervento modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.

Il Titolare dello studio è iscritto negli elenchi dei certificatori energetici della regione Liguria – n. 3670 con delibera DD 1400 del 07/06/2010.