Patente a crediti e PNRR: pubblicata la Legge 29 Aprile 2024 n. 56 - Le nuove tabelle per la decurtazione dei punti

Le nuove tabelle per la decurtazione dei punti

Allo stato sono rimasti invariati i 30 punti iniziali con cui verrà rilasciata la patente, ed anche la soglia al di sotto della quale non si potrà più operare, ovvero 15 punti. Resta salvo il completamento dei lavori quando gli stessi sono superiori al 30% del valore del contratto mentre, nel testo originario era fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

Viene aggiunto al D.Lgs 81/2008 il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Correzioni sono state apportate anche alla tabella con i punti decurtati a seconda delle diverse violazioni e sono stati ridotti, rispetto al testo originario, i punti di alcune fattispecie gravi.

Esempio

Nel caso di un infortunio del lavoratore che comporti un'inabilità temporanea assoluta con l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni, mentre nel precedente testo il termine era di 40 giorni, i punti saranno ridotti da 10 a 5.

Invece, se l'infortunio comporta una inabilità permanente dal lavoro solo parziale i punti saranno ridotti ad 8, ma, salgono a 15 per l'inabilità permanente al lavoro assoluta, mentre nella precedente stesura del testo entrambe le fattispecie erano sanzionate con 15 punti di decurtazione dalla patente.

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3

Omessi formazione e addestramento:

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2