MUD 2019: novità e scadenze

In attesa dell'operatività del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – “subentrato” al SISTRI dal 1° gennaio 2019 – chi ha prodotto e gestito rifiuti nel 2018 dovrà assolvere agli obblighi della tracciabilità secondo le “tradizionali” modalità documentali e cioè compilando FIR, registro di carico/scarico dei rifiuti e MUD.

Ritorno alla dichiarazione tradizionale
Con il SISTRI definitivamente soppresso a partire dal 1° gennaio 2019 e con l'istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti, la cui gestione è rimessa in capo al Ministero dell'Ambiente (DL Semplificazioni n. 135/2018, come conv. con modif. dalla legge n. 12/2019), tornano in auge le “tradizionali” modalità di assolvimento degli adempimenti ambientali amministrativi e cioè la compilazione del FIR, del registro di carico/scarico dei rifiuti e del MUD. Modalità che, in realtà, complice il regime transitorio del “doppio binario” del SISTRI, non sono state mai abbandonate. Nello specifico, anche l'obbligo di osservare le vecchie modalità degli adempimenti viene presentato come transitorio e durerà sino a quando un decreto del MATTM (in corso di elaborazione ad opera di un apposito tavolo di lavoro) non fisserà la data dell'inizio della operatività del nuovo REN, richiedendo che, nelle more:
— gli obblighi della tracciabilità dei rifiuti vengano svolti assolvendo ai tradizionali adempimenti ambientali (ex artt. 188, 189, 190 e 193 del TUA, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010),
— si applichino le sanzioni previste dall'art. 258 del TUA, anch'esso secondo il “vecchio” testo.
Il DM Ambiente attuativo delle prescrizioni del DL Semplificazioni indicherà la tempistica in base alla quale, progressivamente, dovranno aderire al nuovo REN i soggetti obbligati e coloro che vorranno aderirvi in via volontaria, definendo altresì gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo annuale.


Slitta la scadenza
Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per il 2019 dovrà essere presentato entro venerdì 22 giugno 2019 alle Camere di Commercio da parte delle imprese e delle amministrazioni che hanno prodotto e gestito rifiuti nel 2018. Non si tratta di una “proroga” in senso stretto, quanto piuttosto di uno slittamento di data conseguente al fatto che il DPCM 24 dicembre 2018 (di approvazione del nuovo MUD) è stato pubblicato sulla GU 22 febbraio 2019 (n. 45 S.O. n. 8): a tale ipotesi si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (istitutiva del MUD), in base al quale l'invio deve avvenire non entro la consueta data del 30 aprile, ma a 120 giorni dalla pubblicazione in GU del DPCM: qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con DPCM, da pubblicare in GU entro il 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.


Un nuovo modello
In base a quanto disposto dal DL Semplificazioni, dunque, per quanto riguarda la la tracciabilità dei rifiuti la normativa di rifermento è rappresentata dalle norme del D.Lgs. n. 152/2006 nella versione testuale precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 alla Parte Quarta del TUA. Il nuovo Modello di dichiarazione ambientale (MUD) da adottare per il 2019 sostituisce quello del DPCM 28 dicembre 2017.
Rispetto al 2018, sono rimasti immutati: la struttura del MUD, sempre articolato in sei comunicazioni, e i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli indicati dall'art. 189, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (cioè: trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni).
Le sei comunicazioni che devono essere presentate dagli operatori interessati:
1) Comunicazione Rifiuti;
2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3) Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.ù


Gli obblighi di comunicazione
La legge n. 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, debbano essere soddisfatti attraverso la presentazione del MUD alla Camera di commercio competente per territorio, in cui ha sede l'Unità Locale, cui si riferisce la dichiarazione. Invece, i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un MUD per ogni Unità Locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.


Le novità del MUD 2019
Il MUD 2019 presenta alcune limitate modifiche relative alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono, invece, modifiche per quanto riguarda i produttori.
Innanzitutto, la Comunicazione Rifiuti semplificata non potrà essere inviata dai produttori che conferiscono rifiuti fuori dall'Italia. Il MUD 2019 presenta dei nuovi obblighi relativi alla compilazione del Modulo RT - (Rifiuto ricevuto da terzi) da parte dei Gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti e dei Trasportatori di rifiuti conto terzi. Sotto tale profilo, infatti, si prevede che, laddove il Modulo RT sia relativo a rifiuti identificati con i CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata), 190503 (compost fuori specifica) e i rifiuti del Sub capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico dei rifiuti), il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se i rifiuti oggetto di quel modulo RT sono di provenienza urbana, barrando la relativa casella. Laddove invece il Modulo RT sia relativo a rifiuti di pile e accumulatori identificati dal CER da 160601 a 160605, 200133 e 200134, il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se si tratta di pile e accumulatori portatili, barrando la relativa casella. Soltanto nell'ipotesi in cui il rifiuto provenga dall'estero, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento) mentre, laddove su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, questi dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività (i soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo).
In merito alla Comunicazione Imballaggi:
— rifiuto prodotto nella UL: il dichiarante dovrà distinguere la quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi monomateriale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multimateriale (classificati con il codice 150106);
— prevista una “Scheda Borse in plastica” SBOP, da utilizzare per comunicare la quantità in tonnellate delle borse in plastica, suddivise per tipologia, immessa sul mercato (con riferimento all'art. 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies) del D.Lgs. n. 152/2006) comprensiva dei dati del soggetto dichiarante.
Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati:
— è stato aggiornato l'elenco dei codici CER riportati nella Scheda RU – Raccolta Rifiuti Urbani assimilati e in convenzione;
— sono stati aggiunti nel riquadro Compostaggio due campi denominati rispettivamente “Rifiuti avviati a compostaggio di comunità e relativa quantità” e “Rifiuti avviati a impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis e relativa quantità”.
Mano a mano che ci si avvicinerà alla scadenza, Ecocerved provvederà a dare ulteriori indicazioni, fornendo materiali e istruzioni utili (per la compilazione del software, per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché dei tracciati record aggiornati per i produttori di software): il nuovo sito ambientale delle Camere di commercio che rappresenterà il riferimento generale sotto tale profilo sarà EcoCamere: www.ecocamere.it.