In data 9 Gennaio 2025 è stato emanato il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2025 (clicca qui per scaricare), un provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 2023/1478 (modifica della direttiva 2009/148/CE).
Questo decreto rappresenta una rivoluzione tecnica più che burocratica. Non si tratta solo di "più carte", ma di un cambio radicale nel modo in cui le aziende devono gestire il rischio amianto.
1. Il Nuovo Limite di Esposizione (VLEP)
Questa è la novità più impattante. Il decreto abbatte in modo deciso il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per l'amianto.
- Prima: il limite era 0,1f/cm3 (100 fibre per litro).
- Adesso (fase Transitoria fino al 2029): il limite scende a 0,01f/cm3 (10 fibre per litro).
- Futuro (dal dicembre 2029): il limite scenderà ulteriormente a 0,002f/cm3 (2 fibre per litro).
Cosa cambia per le aziende: le misure di contenimento (confinamento statico/dinamico) che usavamo ieri potrebbero non essere più sufficienti per garantire questi nuovi livelli di purezza dell'aria. I cantieri di bonifica dovranno essere "blindati" con maggiore rigore.
2. Addio alla MOCF
Il decreto sancisce la fine progressiva della Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) come standard di riferimento unico, favorendo la Microscopia Elettronica (SEM/TEM).
- Perché cambia: la MOCF non "vede" le fibre più sottili (sotto i 0,2μm). Abbassando i limiti, è necessario contare anche quelle fibre che prima venivano ignorate.
- La Scadenza: sebbene ci sia un periodo di adeguamento tecnico (generalmente allineato al 2029 per l'obbligo totale), il passaggio a 0,01f/cm3 rende di fatto la SEM necessaria in molti contesti per avere certezza legale di non aver superato la soglia.
3. Obbligo di indagine preventiva "Rafforzata"
Viene introdotto un obbligo molto più stringente per il datore di lavoro (o il committente) di individuare la presenza di amianto prima di qualsiasi lavoro di demolizione o manutenzione.
- Non basta più un controllo visivo o documentale generico.
- Se c'è il sospetto, bisogna procedere come se l'amianto ci fosse, oppure effettuare campionamenti massivi per escluderlo con certezza.
- La mappatura deve essere specifica e antecedente l'apertura del cantiere.
4. Notifica preliminare e tracciabilità
La notifica all'organo di vigilanza (ASL/SPISAL) si arricchisce di nuovi dati. Non è più solo una comunicazione di "inizio lavori", ma deve includere:
- Dati specifici sulla formazione dei lavoratori coinvolti.
- Dettagli sulle attrezzature utilizzate per abbattere le polveri.
- Un collegamento più stretto con le cartelle sanitarie e il registro degli esposti.
5. Formazione specifica e abilitante
Il decreto recepisce i nuovi requisiti dell'Allegato I-bis della direttiva europea. La formazione non è più generica:
- Deve prevedere prove pratiche specifiche.
- I lavoratori devono essere addestrati non solo alla rimozione, ma alle procedure di decontaminazione ad alto standard.
Azioni per chi ha a che fare con l'amianto
- Aggiornamento DVR Immediato: è necessario rivedere la valutazione del rischio amianto in tutti i cantieri attivi dal 1° Gennaio 2026. Se le ultime misurazioni erano vicine a 0,1, oggi è necessario intervenire per riportare i valori nei limiti.
- Budget Cantieri: i costi di bonifica aumenteranno. Le analisi in microscopia elettronica costano più della MOCF e i tempi di risposta possono essere più lunghi. I preventivi vanno rivisti.
- Sorveglianza Sanitaria: coinvolgi subito il Medico Competente. Il registro degli esposti diventa uno strumento di tracciabilità cruciale anche per il futuro (fino a 40 anni dopo la fine dell'esposizione).
- Verifica DPI attualmente utilizzati, che siano in grado di avere la protezione così come previsto da questo aggiornamento.