Approvata la conversione in legge del DL 159 su salute e sicurezza sul lavoro

Concluso l’iter di approvazione della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale presentiamo le prime anticipazioni delle modifiche operate al decreto.

È arrivato al termine l’iter di conversione in legge del  decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 intitolato “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. 

Per accelerare i tempi (la conversione era prevista entro il 30 dicembre), sia al Senato che alla Camera è stata posta la questione di fiducia sul “disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159”. Disegno di legge che, in realtà, rispetto alle varie richieste di modifiche arrivate da incontri e tavoli svolti dopo la pubblicazione del DL, non apporta modifiche rilevanti al decreto-legge.

L’iter di approvazione del disegno di legge si è concluso alla Camera il 18 dicembre 2025, con 143 voti favorevoli e 105 contrari. Ora si attende come ultimo passaggio la pubblicazione della nuova legge in Gazzetta Ufficiale, che ci auguriamo avvenga rapidamente.

La conversione del DL 159/2025: formazione nelle imprese turistico-ricettive

Riprendiamo innanzitutto una delle modifiche inserite e più contestate. Una modifica in materia di formazione che riguarda alcuni particolari ambiti lavorativi spesso interessati da attività stagionali o di breve durata. Avevamo già parlato del DL 159/2025 QUI.

Nel DL è stato inserito – al Senato - l’articolo 1-bis (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che pone per alcuni settori un termine di 30 giorni per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico. Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione – nell’ambito dell’istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore. Le imprese interessate dal termine specifico di cui al presente articolo sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive.

Si ricorda – a questo proposito – che per la generalità dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la formazione e l’eventuale addestramento specifico in oggetto devono essere erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Riprendiamo integralmente il contenuto dell’articolo 1-bis:

 Art. 1-bis. – (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro ».

Al netto di tutte le novità, rimane il dubbio del perchè siano "privilegiati" gli addetti delle imprese turistico ricettive e somministrazione di alimenti e bevande. Secondo il legislatore, un manutentore di un albergo, un cuoco, un pizzaiolo sono a rischio più basso rispetto (per esempio) ad un videoterminalista o ad una commessa di un negozio di fiori? La logica avrebbe imposto una soluzione del tipo "Per tutti gli addetti a rischio basso ci sono 30 giorni per completare il corso di formazione lavoratori". Ma non avrebbe senso rispetto alla logica dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. Per cui, se un manutentore di un albergo si infortuna usando un flessibile per tagliare un tubo, se questo avviene prima di 30 giorni dalla assunzione, il datore di lavoro non sarà passibile di sanzione per mancata formazione. Complimenti alla "manina" che ha inserito il comma mel DL.