E' stato pubblicato il Decreto legge 31 Ottobre 2025 numero 159 (clicca QUI per scaricarlo).
Molte le novità. Vediamole insieme.
Badge di cantiere e sanzioni raddoppiate per assenza di patente
Il decreto Sicurezza sul lavoro 2025 prevede, tra l'altro, l'avvento del nuovo badge di cantiere, la formazione esclusivamente in presenza per i preposti alla sicurezza, contributi alle PMI che adottano modelli di organizzazione e gestione dei sistemi per la sicurezza, il raddoppio delle sanzioni per chi opera senza la patente a crediti e un rafforzamento della tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
Le norme - si tratta di circa 20 articoli, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale - incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l'apparato sanzionatorio.
Badge di cantiere
Il provvedimento orienta l'attività di vigilanza dell'INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato).
Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Nello specifico, tutte le aziende che svolgono attività in appalto o subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché quelle operanti in ambiti considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto), saranno tenute a fornire ai propri lavoratori una tessera di riconoscimento personale. Ricordo - per la cronoca - che stiamo ancora aspettando da quai 18 anni molti Decreti attuativi dell’81/2008.
La tessera dovrà contenere un codice identificativo univoco per prevenire frodi e potrà essere realizzata anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Per i dipendenti assunti attraverso questa piattaforma, la tessera sarà generata automaticamente con i dati già disponibili nel sistema.
Il badge di cantiere, quindi, sarà una sorta di "Carta di identità del lavoratore", strettamente collegata al cantiere in cui opera. Le modalità di attuazione saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.
In pratica, il lavoratore potrà avere il tesserino sul proprio telefono, e potrà essere controllato in tempo reale dall’Organo di controllo. Da notare che in questa piattaforma potranno confluire attestati e visite mediche di ogni singolo lavoratore (che dovranno essere caricati dall’azienda e mantenuti aggiornati). Questa soluzione semplificherà l’operato degli Enti di controllo durante gli accessi ispettivi. Non si potrà più dire “Non trovo l’attestato..” o "Adesso chiamo il commercialista e me li faccio mandare".
La volontà dichiarata è ovviamente di indirizzare tutti (con la famosa "spinta gentile", come ai tempi del COVID) verso la piattaforma Ministeriale. Questo sistema è già stato testato su due grandi cantieri, pare con ottimi risultati. Vedremo.
Il ministero del Lavoro verrà incontro alle aziende (bontà sua) nella gestione della pratica. Il badge, infatti, potrà essere collegato alla piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa), utilizzata per le politiche attive. "Useremo la piattaforma Siisl per permettere alle aziende di ottemperare gratuitamente agli obblighi", ha chiarito la ministra Calderone. "Tutte le informazioni relative ai lavoratori presenti sulla piattaforma saranno inserite in un QR Code. Questo sarà messo a disposizione delle aziende, dei lavoratori e del personale ispettivo".
Viene modificato anche l’allegato XII del D.Lgs 81/2008 (Notifica preliminare) con l’aggiunta della frase “Specificando quelle che operano in regime di subappalto”. La stretta sui subappalti sembra evidente.
Potenziamento Ispettorato Nazionale e Carabinieri per la tutela del lavoro
Previsto inserimento di 500 nuovi Ispettori del Lavoro e di nuovi CC dedicati alla tutela del lavoro.
Formazione, incentivi alle imprese virtuose e tutela specifica
Il decreto - si legge nella nota ufficiale di Palazzo Chigi - interviene inoltre in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l'altro:
- rafforzamento della formazione per RLS. L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre,
- sicurezza studenti (scuola-lavoro). Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell'INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- near miss e prevenzione. Viene promossa l'adozione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
- visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- destinazione sanzioni. Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.
- Rinvio al 31/12/2026 dell’aggiornamento degli elenchi delle mansioni soggette a controlli alcol/droga (se ne parla ormai da anni).
- Aggiunta all’articolo 77 comma 4 alla lettera a (obblighi datore di lavoro / DPI) della frase “Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.
- Nuove specifiche di sicurezza per le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri con inclinazione > di 75 gradi.
- Modifiche del D.Lgs 81/2008 per la protezione dalla caduta dall’alto.
Raddoppio sanzioni patente a crediti
La multa per chi opera senza patente a crediti sale a 12.000 euro (dai precedenti 6.000) e la decurtazione dei punti scatterà immediatamente dopo la notifica del verbale di accertamento.
Sicurezza in cantiere e imprese edili: cosa cambia?
Le novità che coinvolgono, quindi, i datori di lavoro, i responsabili di cantiere, i RSPP e i coordinatori della sicurezza e preposti si suddividono secondo tre linee direttrici: formazione mirata, tracciabilità documentale e rafforzamento della gestione del rischio.
Per quel che riguarda la formazione, il decreto-legge impone ai preposti che la formazione sia effettuata esclusivamente in presenza. No, quindi, ai corsi online di 'dubbia provenienza'.
Capitolo tracciabilità: servirà un allineamento perfetto tra i diversi documenti e piattaforme di riferimento, cioè Fascicolo, piattaforma SIISL, Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Piano Operativo di Sicurezza (POS) e registri formativi.
Per quanto concerne, infine, la gestione del rischio, il DL 'ordina' in modo indiretto un aggiornamento obbligatorio del DVR per includere anche la valutazione di violenza e molestie sul luogo di lavoro. Questo viene fatto aggiungendo una voce all’articolo 15 del D.Lgs 81/2008 (“Misure generali di tutela”) “z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.
Massima priorità è assegnata anche agli spazi confinati, tanto che il consiglio è quello di predisporre già sin d'ora procedure, permessi, rilevazioni delle atmosfere e addestramento, prima della pubblicazione dei decreti di attuazione.