Nuova sentenza sull'operato dei preposti della Cassazione Penale n. 32520 del 01/10/2025. Scarica QUI la sentenza integrale.
Il Caso in Breve
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un capo cantiere per un infortunio sul lavoro avvenuto durante lavori di pulizia in un edificio comunale. Un operaio è caduto da una scala a pioli doppia mentre puliva ragnatele dal soffitto, riportando lesioni gravi.
Cosa è Successo
Il lavoratore stava utilizzando una scala a pioli doppia posizionandosi a cavalcioni su di essa. Durante l'operazione ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Il capo cantiere, presente sul posto, non aveva vigilato sull'uso corretto della scala né aveva fatto sì che un altro operaio la tenesse ferma alla base.
La Difesa del Capo Cantiere
L'imputato ha sostenuto che:
- Il lavoratore aveva agito di propria iniziativa, senza autorizzazione;
- L'attività di pulizia non era necessaria né richiesta;
- La responsabilità era solo del lavoratore che aveva violato le regole di sicurezza.
La Decisione della Corte
La Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni difensive, stabilendo che:
Il preposto ha l'obbligo di vigilare: il capo cantiere deve sorvegliare che i lavoratori seguano le norme di sicurezza. Nel caso specifico, doveva impedire l'uso scorretto della scala.
L'attività era stata autorizzata: le prove (incluse fotografie e testimonianze) hanno dimostrato che il lavoro di pulizia era stato effettivamente richiesto dal capo cantiere. L'area del soffitto necessitava di pulizia prima dei lavori successivi.
Il preposto era presente: il capo cantiere stava lavorando nelle immediate vicinanze e aveva visto (o avrebbe dovuto vedere) l'operaio salire sulla scala in modo non sicuro.
La condotta del lavoratore non era "abnorme": perché un datore di lavoro sia esonerato da responsabilità, il comportamento del dipendente deve essere completamente imprevedibile ed estraneo alle normali attività. In questo caso, la pulizia rientrava nelle mansioni ordinarie e il capo cantiere aveva il dovere di intervenire.
Cosa Significa per i Datori di Lavoro
Questa sentenza ribadisce principi fondamentali:
- Non basta dare istruzioni: i preposti devono attivamente vigilare che le norme di sicurezza vengano rispettate;
- La presenza sul cantiere comporta responsabilità: se sei presente e vedi (o dovresti vedere) un comportamento pericoloso, devi intervenire;
- Le scuse "non sapevo" o "ha fatto di testa sua" non bastano: il preposto risponde anche di attività svolte "sotto i suoi occhi";
- Ogni attività va supervisionata: anche operazioni apparentemente semplici come l'uso di una scala richiedono vigilanza.
Conseguenze
Il capo cantiere è stato condannato a risarcire i danni al lavoratore infortunato, con una provvisionale immediata di 20.000 euro, oltre alle spese processuali.
DA RICORDARE: chi ricopre il ruolo di preposto o capo cantiere ha responsabilità concrete e dirette sulla sicurezza dei lavoratori. La vigilanza non è facoltativa ma obbligatoria, e risponde penalmente degli infortuni causati dalla mancata supervisione.