Si può nominare come preposto un lavoratore con un solo anno di servizio? E un apprendista è automaticamente escluso dal ruolo oppure no? La nota del 14 luglio 2025, a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e della Conferenza Regioni-Province Autonome, affronta un tema particolarmente delicato per le imprese e i tecnici della sicurezza: l’idoneità di lavoratori con limitata anzianità o con contratto di apprendistato a ricoprire il ruolo di preposto, figura cardine nei sistemi di prevenzione aziendale.
Nomina preposto: nessuna esclusione automatica per anzianità o contratto
L’INL parte da un presupposto essenziale: la normativa vigente non esclude in via generale né i lavoratori con 12 mesi di servizio né gli apprendisti dalla possibilità di essere nominati preposti.
Il Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.lgs. n. 81/2008) infatti non prevede requisiti minimi di anzianità per i preposti (art. 18, co. 1, lett. b-bis), ma impone alcune condizioni generali:
- la definizione di preposto (art. 2, c. 1, lett. e), ovvero chi sovrintende l’attività lavorativa ed esercita poteri funzionali di iniziativa e controllo;
- gli obblighi del preposto (art. 19), consistenti in vigilanza, intervento in caso di comportamenti a rischio, segnalazione di carenze;
- la formazione specifica (art. 37, c. 7), che deve essere adeguata e aggiornata.
A questi si aggiungono i principi generali:
- art. 18, c. 1, lett. c) secondo cui l’affidamento dei compiti deve tener conto delle capacità e delle condizioni del lavoratore;
- art. 28, c. 1 ai sensi del quale anche la tipologia contrattuale deve essere considerata nella valutazione dei rischi.
Il criterio guida: capacità effettiva e poteri reali
La nota esclude qualunque automatismo: non si può affermare né che un lavoratore con 12 mesi di servizio non sia idoneo, né che un apprendista sia di per sé inadeguato. La capacità concreta del soggetto a svolgere i compiti di vigilanza, intervento e segnalazione è l’unico parametro davvero decisivo.
Conferma ne è anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 6790/2024, richiamata nella nota, nella quale si specifica che “L’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita. L’inidoneità va accertata concretamente, non può discendere automaticamente dalla qualifica giuslavoristica”.
In altri termini, non conta l’etichetta contrattuale, ma la reale capacità del lavoratore di esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi previsti dall’art. 19. L’inidoneità non può discendere dalla sola qualifica contrattuale, ma deve fondarsi su una concreta carenza di competenze o poteri.
Le indicazioni sull'apprendistato
Il discorso si fa più sottile per gli apprendisti “già qualificati” per la mansione, ma che non hanno ancora completato il percorso triennale. Anche in questo caso, l’INL non pone divieti assoluti: la valutazione va fatta in concreto, tenendo conto:
- del possesso effettivo delle competenze e dei poteri di controllo;
- dell’esperienza maturata, anche se non ancora completato il percorso formativo triennale;
- della tipologia di attività svolta e il contesto operativo;
- della formazione specifica acquisita, che non deve essere solo formale.
Se l’apprendista è già capace di sovrintendere e intervenire con autonomia, può svolgere la funzione di preposto. Ma questa condizione non può essere solo dichiarata formalmente, va dimostrata nei fatti.
Il ruolo dell’organo di vigilanza
Infine, si precisa che l’INL, in fase di controllo, verificherà caso per caso che il soggetto incaricato:
- abbia ricevuto formazione sostanziale e non solo formale;
- sia consapevole dei propri compiti e responsabilità;
- eserciti concretamente una funzione di supervisione.
La verifica può comprendere anche colloqui informali con il preposto e i lavoratori, per accertare l’effettiva legittimità della nomina.
Conclusioni operative
Per le imprese e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, la nota dell’INL offre un chiaro orientamento:
- non esistono automatismi esclusivi basati su anzianità o contratto;
- la capacità effettiva di esercitare i poteri di vigilanza e intervento è il solo criterio valido;
- la nomina del preposto deve essere motivata e documentabile, anche nei casi “borderline” (apprendisti qualificati o neoassunti);
- è fondamentale garantire una formazione specifica e non meramente formale, tarata sul rischio reale dell’attività.
In conclusione, la nomina del preposto non è un atto formale, ma una scelta organizzativa di rilevanza strategica, che deve fondarsi su criteri oggettivi, adeguatamente documentati e coerenti con il livello di rischio e la complessità delle attività aziendali.