Sentenza Corte Giustizia Rischio biologico giustifica obbligo vaccinazione

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 10, 12 giugno 2025, n. 219 - CGE n. 219/24 / Rischio biologico giustifica obbligo vaccinazione (QUI il collegamento al testo della sentenza)

La normativa europea sulla SSL non osta a una normativa nazionale in forza della quale "un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico".

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 89/391/CEE - Obblighi dei datori di lavoro - Direttiva 2000/54/CE - Agenti biologici - Vaccini.

[...]

I punti 1 e 2 di questo allegato VII della 2000/54/CE precisano che, se esiste un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro esposizione ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci, il loro datore di lavoro dovrebbe «offrire» loro la vaccinazione, e che tale vaccinazione dovrebbe aver luogo «conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali», e i lavoratori devono, peraltro, essere informati circa vantaggi e inconvenienti «sia della vaccinazione sia della non vaccinazione».

L'obbligo vaccinale, del caso, non costituisce un’«attuazione» del diritto dell’Unione delle direttive 2000/54/CE e 2000/54/CE, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1 (Ambito di applicazione - ...), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ne consegue che una disposizione nazionale, (del caso) si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest'ultima, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1 (Diritto all’integrità della persona - Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica), o del suo articolo 31, paragrafo 1 (Condizioni di lavoro giuste ed eque - Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose).

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L'articolo 6 (Obblighi generali dei datori di lavoro), paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 9 (Vari obblighi dei datori di lavoro), paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e l'articolo 14 (sorveglianza sanitaria), paragrafo 3, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, in combinato disposto con l'allegato VII (Codice di condotta raccomandato per la vaccinazione), punti 1 e 2, della direttiva 2000/54/CE, come modificata, devono essere interpretati nel senso che:"essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale "un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico".