Quando devo fare la formazione ai lavoratori neoassunti?

Il nuovo Accordo sulla formazione del 17/04/2025 (non ancora pubblicato) è intervenuto nella tempistica con cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti. La diatriba nasceva da una frase presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questa formulazione, purtroppo, è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni, ovvero che c'erano 60 giorni per fare la formazione.

IL VECCHIO LIMITE DEI 60 GIORNI NON AUTORIZZAVA A POSTICIPARE LA FORMAZIONE

È fondamentale chiarire che la previsione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici (D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 4).

Il termine dei 60 giorni, dunque, rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata. Procrastinare la formazione rispetto all’inizio delle attività lavorative sarebbe contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza, come ribadito anche dalla giurisprudenza in vari casi (vedi per esempio https://tinyurl.com/2f2z258r).

IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025 FA CHIAREZZA

Con l’abrogazione dell’Accordo del 2011 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, la questione è stata finalmente risolta in modo esplicito. Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni e stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

Questa modifica è coerente con quanto già stabilito dal D.Lgs. 81/08 e conferma un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

IN CONCLUSIONE: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO!

Non ci sono più alibi o interpretazioni ambigue: il lavoratore deve essere formato appena entra in azienda, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dell’assegnazione alla mansione. Per le aziende che devono assumere "oggi per domani", sarà necessario rivedere e aggiornare le proprie procedure.