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Formazione sicurezza: approvato il nuovo Accordo

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta ordinaria del 17 aprile 2025, ha approvato l’Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

QUI è disponibile il testo ufficiale in uscita dalla Conferenza (in attesa di pubblicazione). Il documento finale è di 138 pagine, incorpora (ed abroga) tutti i precedenti Accordi. Il testo dell'Accordo richiederà tempo per essere digerito; ecco le tempistiche:

  1. Avvio dei corsi secondo le vecchie regole:
    • È consentito avviare i corsi di formazione secondo le regole previste dai precedenti Accordi Stato-Regioni (che vengono abrogati da questo nuovo accordo) e secondo l'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 nella sua versione precedente, per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo. Questo dà tempo ai soggetti formatori di adeguare i propri programmi.
  2. Formazione Datori di Lavoro (art. 37):
    • I datori di lavoro tenuti alla formazione ai sensi dell'art. 37 (quella descritta nella Parte II, punto 3 del nuovo accordo) devono completare tale corso entro e non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo.
    • I corsi per datori di lavoro già erogati prima dell'entrata in vigore, se conformi ai contenuti del nuovo accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento partirà dalla data di fine corso indicata sull'attestato.
  3. Riconoscimento formazione pregressa:
    • Lavoratori, Dirigenti, Preposti: I percorsi formativi già effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono fatti salvi e costituiscono credito formativo totale.
    • Preposti (Aggiornamento): Se il corso di formazione o aggiornamento del preposto è stato erogato da più di 2 anni alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, l'obbligo di aggiornamento (secondo le nuove regole, quindi 6 ore biennali) dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo.
    • Datore di Lavoro RSPP (art. 34): I percorsi effettuati secondo l'Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223 sono riconosciuti come credito formativo secondo le specifiche indicate nelle tabelle dell'Allegato III.
    • RSPP e ASPP: I percorsi per i Moduli A e C effettuati secondo l'Accordo del 7 luglio 2016 sono fatti salvi. Per il Modulo B, vengono riconosciuti crediti secondo le tabelle dell'Allegato III, in base alla formazione pregressa (Accordi 2006 o 2016).
    • Spazi Confinati (DPR 177/2011): Il corso di formazione previsto dalla Parte II, punto 7 del nuovo accordo deve essere completato entro 12 mesi dall'entrata in vigore. I corsi già erogati conformi al nuovo accordo sono riconosciuti.
    • Attrezzature (art. 73 c.5): I corsi per le attrezzature già previste dall'Accordo del 22 febbraio 2012 sono fatti salvi. Per le nuove attrezzature introdotte da questo accordo (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i relativi corsi devono essere completati entro 12 mesi dall'entrata in vigore. I corsi già erogati conformi al nuovo accordo sono riconosciuti.

L’Accordo sarà pienamente operativo successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito le prime brevi indicazioni. Seguiranno approfondimenti e tabelle riassuntive.

Obiettivi Specifici dell'Accordo (dettagliati nell'Allegato A):

  1. Rivisitare, modificare e accorpare gli Accordi attuativi precedenti.
  2. Aggiornare l'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (formazione coordinatori).
  3. Individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione per tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione (inclusi lavoratori/datori di lavoro/autonomi in spazi confinati).
  4. Individuare le modalità della verifica finale dell'apprendimento (obbligatoria per tutti i discenti).
  5. Individuare le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  6. Definire il monitoraggio dell'applicazione degli accordi e il controllo sulle attività formative.

Destinatari della Formazione (Corsi normati dall'Accordo):

  • Lavoratori, Preposti, Dirigenti (art. 37)
  • Responsabili (RSPP) e Addetti (ASPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32)
  • Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP (DL SPP - art. 34)
  • Coordinatori per la Progettazione (CSP) e per l’Esecuzione (CSE) dei lavori (art. 98)
  • Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)
  • Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione (art. 73 c.5 - l'elenco è nell'Allegato II dell'Accordo)

Contenuti Chiave dell'Allegato A (Struttura basata sul Sommario):

  • Parte I – Organizzazione Generale:
    • Soggetti Formatori: Identifica le categorie ("Istituzionali", "Accreditati", "Altri" come Fondi, Organismi Paritetici, Associazioni Sindacali/Datoriali rappresentative a livello nazionale). Prevede l'istituzione futura di un repertorio nazionale.
    • Requisiti Docenti: Devono possedere quelli del DM 6 marzo 2013 (salvo eccezioni).
    • Organizzazione Corsi: Max 30 partecipanti (no e-learning), rapporto 1:6 per pratica, registro presenze (anche elettronico), frequenza minima 90% per ammissione a verifica finale, verbali e attestati (validità nazionale).
    • Modalità Erogazione: Presenza fisica, Videoconferenza Sincrona (VCS), E-learning, Mista. Vengono fornite dettagliate indicazioni tecniche e procedurali (Parte IV), con limitazioni (es. pratica/addestramento di norma in presenza). Una tabella riassume le modalità consentite per ciascun corso/aggiornamento.
    • Fascicolo del Corso: Obbligo di conservazione per 10 anni con documentazione completa.
  • Parte II – Corsi di Formazione:
    • Descrive nel dettaglio obiettivi, moduli, contenuti minimi, durata, requisiti di accesso e verifiche per ogni figura. Esempi:
      • Lavoratori: 4 ore Generale (credito permanente) + 4/8/12 ore Specifica (rischio Basso/Medio/Alto - Allegato IV).
      • Preposti: Minimo 12 ore (dopo formazione Lavoratori).
      • Dirigenti: Minimo 12 ore (+ 6 ore opzionali "Cantieri").
      • DL SPP: Corso propedeutico (16h) + Modulo comune (8h) + Moduli tecnico-integrativi specifici per settore (12/16h).
      • RSPP/ASPP: Struttura Modulo A (28h), B (comune 48h + specialistici SP1-5), C (24h, solo RSPP). Previsti esoneri per lauree specifiche (Allegato I).
      • Coordinatori: 120 ore totali (aggiorna All. XIV D.Lgs. 81/08).
      • Spazi Confinati: Minimo 12 ore (4h teoria + 8h pratica).
      • Attrezzature (Allegato II): Corsi teorico-pratici specifici per PLE, Gru Autocarro, Gru a Torre, Carrelli Elevatori, Gru Mobili, Trattori, MMT, Pompe Calcestruzzo, Carri Raccolta Frutta, Caricatori Materiali, Carroponti.
  • Parte III – Corsi di Aggiornamento:
    • Definisce periodicità e durata minime: Lavoratori (quinquennale, 6h), Preposti (biennale, 6h), Dirigenti (quinquennale, 6h), DL SPP (quinquennale, 8h), RSPP/ASPP (quinquennale, 20h/40h), Coordinatori (quinquennale, 40h), Spazi Confinati/Attrezzature (quinquennale, 4h pratica).
    • Il contenuto deve riguardare evoluzioni normative, tecniche, organizzative. La partecipazione a corsi per altre qualifiche (es. dirigente) non vale come aggiornamento RSPP/ASPP/Coordinatore.
  • Parte IV – Indicazioni Metodologiche:
    • Promuove un approccio per processi (PDCA), analisi dei fabbisogni, progettazione dettagliata (microprogettazione), metodologie didattiche attive e interattive (lavori di gruppo, casi studio, simulazioni), e fornisce requisiti specifici per VCS ed e-learning (piattaforma, tutoraggio, tracciamento, accessibilità).
  • Parte V – Riconoscimento Crediti Formativi:
    • Rimanda all'Allegato III per le tabelle di riconoscimento dei crediti tra diversi percorsi formativi. Specifica che se una tipologia non è in tabella, non vi è credito.
  • Parte VI – Controllo e Monitoraggio:
    • Richiama il ruolo degli Organi di Vigilanza (art. 37 c.2 b-bis) e prevede la definizione futura delle modalità operative di controllo.
  • Parte VII – Altre Disposizioni:
    • Entrata in Vigore: Giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    • Disposizioni Transitorie: Periodo di 12 mesi per avviare corsi secondo le vecchie regole. 24 mesi per i Datori di Lavoro per completare la formazione iniziale. Riconoscimento della formazione pregressa (con specifiche condizioni per i Preposti e per DL SPP/RSPP/ASPP formati con accordi precedenti). Norme per lavoratori somministrati.
    • Abrogazione: Elenca gli accordi Stato-Regioni del 2011, 2012, 2016 che vengono abrogati.
    • Clausola di Invarianza Finanziaria: Le attività devono essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
    • Clausola di Salvaguardia per Bolzano: Consente alla Provincia Autonoma di Bolzano, in accordo col Ministero del Lavoro, di sperimentare modalità formative diverse (anche remote) e deroghe al rapporto docente/discente in progetti pilota, date le sue specificità.

Allegati all'Accordo:

  • Allegato I: Elenco classi di laurea per esonero formazione RSPP/ASPP (Modulo A e B).
  • Allegato II: Elenco attrezzature di lavoro richiedenti abilitazione specifica.
  • Allegato III: Tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi.
  • Allegato IV: Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007.