La cassazione torna a spiegare cosa deve fare il preposto - Cassazione Penale, Sez.IV, 28 febbraio 2025 n.8289

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) nei confronti di A.A., amministratore delegato della ditta C.C., per la morte di B.B., un autista travolto da un carrello elevatore durante le operazioni di carico nel porto industriale di Livorno.

  • Fatti: Un autista (B.B.) è sceso dal suo camion durante le operazioni di carico ed è stato investito mortalmente da un carrello elevatore guidato da un dipendente (D.D.) della ditta C.C.
  • Cause dell'incidente secondo i giudici:
    1. Condotta gravemente colposa della vittima: L'autista non ha rispettato l'obbligo di rimanere vicino al proprio mezzo o in cabina.
    2. Errore del carrellista (D.D.): Ha manovrato il carrello marciando in avanti con la visuale ostruita dal carico, invece che in retromarcia.
    3. Mancato controllo da parte del preposto (E.E.): Il preposto designato per la vigilanza non ha supervisionato l'operato del carrellista D.D.
    4. (Punto Chiave) Impossibilità di controllo del preposto dovuta a scelte organizzative del datore di lavoro: Il preposto E.E. era contemporaneamente impegnato a svolgere la stessa mansione di carrellista su un altro camion. Questa doppia funzione, derivante da una scelta organizzativa del datore di lavoro (A.A.), ha reso inesigibile (impossibile nei fatti) l'attività di vigilanza sull'altro carrellista.
    5. (Punto Chiave) Carenze organizzative e strutturali: Mancanza di segnaletica adeguata per il posizionamento dei camion, assenza di specchi per migliorare la visuale e mancanza di percorsi pedonali sicuri separati dall'area di manovra dei mezzi.
  • Decisione della Cassazione: La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato (A.A.), confermando la sua responsabilità come datore di lavoro.

Punti Chiave della Sentenza:

  1. Responsabilità del Datore di Lavoro per Difetto Organizzativo: La responsabilità del datore di lavoro deriva principalmente da una colpa nell'organizzazione. Non basta nominare un preposto; l'azienda deve essere organizzata in modo tale che la vigilanza sia effettiva e garantita.
  2. Doppia Mansione del Preposto: Sebbene non esista un divieto legale esplicito per un preposto di svolgere anche compiti operativi, l'organizzazione del lavoro non deve rendere la funzione di vigilanza meramente nominale o impossibile da esercitare. Se al preposto vengono assegnati compiti operativi che, di fatto, gli impediscono di sovraintendere e controllare l'attività dei lavoratori (specialmente in situazioni rischiose), il datore di lavoro è responsabile per la mancata vigilanza. La funzione di controllo deve avere la priorità e deve essere garantita.
  3. Esigibilità della Vigilanza: La vigilanza deve essere concretamente esigibile. Se l'organizzazione aziendale pone il preposto in una condizione di impossibilità pratica a vigilare (perché impegnato in altre attività operative nello stesso momento), la colpa ricade sul datore di lavoro che ha creato tale assetto organizzativo inadeguato.
  4. Comportamento Abnorme del Lavoratore: La condotta gravemente imprudente della vittima (l'autista) non è stata considerata "abnorme" al punto da interrompere il nesso causale. Il comportamento, sebbene colposo, rientrava nell'area di rischio specifica dell'attività portuale (interferenza uomini-mezzi) che il datore di lavoro aveva l'obbligo di governare e prevenire con misure organizzative e tecniche adeguate (vigilanza, percorsi sicuri, ecc.). Il rischio non era "eccentrico" o totalmente imprevedibile.
  5. Obbligo di Misure Strutturali: La responsabilità del datore di lavoro è stata affermata anche per la mancanza di misure concrete di sicurezza come segnaletica, specchi e percorsi pedonali, che avrebbero ridotto il rischio indipendentemente dalla vigilanza umana.

Come può un preposto svolgere mansioni di controllo e attività lavorative (alla luce delle sentenze 8289/2025 e 49361/2015) e come può essere tutelato un datore di lavoro? Il preposto deve lavorare o fare il supervisore?

La sentenza 8289/2025, in linea con i principi generali (e implicitamente con l'orientamento della sentenza 49361/2015 sulla effettività della delega e degli obblighi di sicurezza), chiarisce che un preposto può svolgere compiti operativi, ma a condizioni precise:

  1. Priorità della Vigilanza: L'organizzazione aziendale (definita dal datore di lavoro) deve stabilire chiaramente che la funzione di vigilanza e controllo del preposto ha la priorità assoluta sui suoi eventuali compiti operativi. In caso di concomitanza o potenziale conflitto, il preposto deve poter (e dover) interrompere la propria attività operativa per dedicarsi alla supervisione della sicurezza.
  2. Possibilità Concreta di Vigilare: I compiti operativi assegnati non devono essere così assorbenti o impegnativi (per tempi, modalità o luogo) da impedire di fatto al preposto di accorgersi di situazioni di pericolo, di controllare la corretta applicazione delle procedure da parte degli altri lavoratori e di intervenire tempestivamente.
  3. Valutazione dei Rischi e Organizzazione: Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi e nella conseguente organizzazione del lavoro, deve considerare se l'affidamento di compiti operativi al preposto sia compatibile con la necessità di una vigilanza efficace in quella specifica area o attività. Se l'attività è particolarmente rischiosa o richiede una supervisione costante, potrebbe essere necessario:
    • Organizzare il lavoro in modo che il preposto possa vigilare senza essere contemporaneamente impegnato in compiti operativi critici.
    • Prevedere un preposto dedicato esclusivamente alla vigilanza in determinate fasi o aree.
    • Limitare i compiti operativi del preposto a quelli che non interferiscono con la sua capacità di monitorare l'ambiente e i lavoratori.
  4. Formazione e Consapevolezza: Il preposto deve essere pienamente consapevole del suo ruolo primario di garante della sicurezza e delle modalità con cui bilanciare (dando priorità alla sicurezza) i suoi compiti.

In sintesi, non è vietato che il preposto "lavori", ma è vietato che l'organizzazione del lavoro, a causa dei compiti operativi affidatigli, lo renda un "vigilante fantasma", incapace di svolgere la sua funzione essenziale di controllo attivo per la prevenzione degli infortuni. La sentenza 8289/2025 sottolinea che è una precisa responsabilità del datore di lavoro creare un assetto organizzativo che renda la vigilanza del preposto non solo un obbligo formale, ma una realtà operativa concreta ed esigibile.