Cassazione: violazione delle norme antinfortunistiche: la Cassazione esclude la lieve entità

Non punibilità per fatti di particolare tenuità esclusa in caso di plurime violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 7038/2025, avverso la sentenza in data 20/06/2024 del Tribunale di Firenze, ha condannato il datore di lavoro alla pena prevista dalla legge per violazione delle norme antinfortunistiche. Le accuse mosse contro il datore di lavoro si fondavano sul mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, il datore di lavoro non aveva:

  • garantito il mantenimento in efficienza dell’estintore, contravvenendo agli obblighi imposti dagli articoli 63, 64 e 68 del D.Lgs. 81/08;
  • eseguito la valutazione dei rischi né redatto il relativo documento in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente, come previsto dagli articoli 29, comma 1, e 55, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo;
  • nominato l’RSPP, come richiesto dagli articoli 17 e 55, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08.

Il ricorrente ha contestato la sentenza lamentando una presunta carenza di motivazione da parte del giudice in merito al rigetto della causa di proscioglimento prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Tale norma consente l’esclusione della punibilità in caso di fatti di particolare tenuità. A suo avviso, la mancata applicazione di tale causa di proscioglimento non è stata adeguatamente motivata.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Essa ha rilevato che il fatto non può essere considerato di lieve entità, poiché l’imputato ha commesso diverse violazioni del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, sebbene il datore di lavoro abbia provveduto ad eliminare una delle contravvenzioni contestate, non ha adempiuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa e non ha rispettato le prescrizioni relative alle altre violazioni. Il giudice di merito ha implicitamente escluso l’applicabilità della causa di proscioglimento richiesta, come si evince dalle pene inflitte, che si discostano dai minimi edittali: 2.000 euro per la prima violazione e 3.500 euro ciascuna per le altre due.

Alla luce delle circostanze esposte, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.