Ennesima sentenza della Cassazione Penale che ci ricorda che il solo marchio "CE" sulla macchina (o attrezzatura) non è sufficiente per dire che la macchina è sicura. E' sempre necessaria una valutazione del rischio.
Questo è un punto delicato, che molti datori di lavoro non considerano, fidandosi del "se qualcuno ha messo il CE se ne sarà assunto la responsabilità", dimentincando che spesso il "CE" è apposto direttamente dal produttore (come chiedere all'oste se il vino è buono).
La sentenza è scaricabile QUI
Contesto e Inquadramento della Causa
La sentenza della Cassazione Penale, Sezione 4, del 28 febbraio 2025 (n. 8295) riguarda un incidente sul lavoro in cui è stato causato un grave danno a causa di un evidente difetto di progettazione di una macchina. In sostanza, nonostante la macchina fosse dotata della marcatura “CE” – certificazione che, in teoria, attesta la conformità ai requisiti di sicurezza – il datore di lavoro non è stato esonerato dalla responsabilità per la mancata adozione di misure di protezione idonee a prevenire l’infortunio.
Questioni Giuridiche Principali
- Affidamento sul Certificato di Conformità e Marcatura CE
- Argomentazione della Difesa: Il datore di lavoro aveva confidato nella certificazione di conformità rilasciata dal produttore e nella marcatura CE, pensando di rispettare i requisiti di sicurezza.
- Decisione della Corte: La sentenza ribadisce che la marcatura CE non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità di garantire la sicurezza. In particolare, il datore di lavoro, in quanto garante della sicurezza dei lavoratori, deve comunque verificare personalmente l’idoneità e adottare tutte le misure preventive necessarie (come previsto dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 81/2008)
- Prevedibilità dell’evento e condotta alternativa lecita
- Critica sollevata: la difesa sosteneva che l’evento non era prevedibile oppure che non esisteva una condotta alternativa lecita da parte del datore di lavoro.
- Valutazione della Corte: I giudici hanno evidenziato, attraverso elementi probatori (ad esempio un video che mostrava come le pale metalliche continuassero a muoversi nonostante l’azionamento del comando di stop), che il rischio era chiaramente prevedibile. Inoltre, il datore di lavoro avrebbe potuto facilmente adottare una protezione adeguata (ad esempio, installando dispositivi che impedissero l’accesso alle parti in movimento) per evitare l’incidente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche per il Datore di Lavoro
- Responsabilità del Datore di Lavoro:
La sentenza conferma che il datore di lavoro è responsabile per l’inosservanza degli obblighi di sicurezza, anche se si ritiene di aver fatto affidamento su certificazioni e marcature CE. In presenza di un vizio palese di progettazione, è indispensabile che il datore di lavoro adotti tutte le misure preventive necessarie. - Obblighi di Sicurezza:
È fondamentale che l’azienda effettui controlli continui sull’efficienza e sicurezza delle attrezzature, non limitandosi a considerare valide le certificazioni rilasciate dai produttori. La normativa (D.Lgs. 81/2008) impone al datore di lavoro di proteggere i lavoratori adottando misure idonee a prevenire incidenti prevedibili. - Misure Preventive Alternative:
In situazioni analoghe, il datore di lavoro avrebbe potuto, ad esempio, installare barriere o dispositivi di protezione fisica per evitare che i dipendenti accedessero a zone pericolose (come quelle in cui si trovano componenti in movimento). - Esito del Ricorso:
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, confermando le valutazioni dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.