La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6775 del 19 febbraio 2025 (clicca QUI per leggerla in PDF) rappresenta un caso emblematico per tutti i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza aziendale. La decisione conferma un principio fondamentale: la responsabilità del datore di lavoro nella prevenzione degli infortuni non viene meno neanche in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore, se le misure di sicurezza adottate non sono adeguate a prevenire il rischio.
Nel caso esaminato, due dirigenti di un'azienda sono stati condannati per omicidio colposo in seguito alla morte di un operaio, avvenuta a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati su un macchinario. La Corte ha ribadito che:
- Il divieto di accesso alle zone pericolose deve essere chiaramente formalizzato e segnalato.
- L’eventuale imprudenza del lavoratore non esonera l’azienda dalla responsabilità, se i rischi non sono adeguatamente mitigati.
- La prevenzione deve essere proattiva, prevedendo e neutralizzando i possibili comportamenti a rischio attraverso misure tecniche e organizzative efficaci.
Fatti di causa
- La Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio dopo l'annullamento della Cassazione (sentenza n. 42024/2022), ha condannato A.A. (Amministratore Delegato e Direttore Generale della O/CAVA MECCANICA S.p.A.) e B.B. (Responsabile della fonderia e delegato alla sicurezza) per omicidio colposo.
- Il reato riguarda la morte di C.C., operaio della fonderia, schiacciato da colonne di acciaio e traverse meccaniche del macchinario durante il suo funzionamento.
- A.A. è stato condannato a 9 mesi di reclusione e B.B. a 6 mesi, con sospensione condizionale della pena.
Motivi del ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso sostenendo:
- Erronea applicazione delle norme (art. 589 c.p. e art. 71 del D.Lgs. 81/2008).
- Vizio di motivazione: hanno contestato che l'approfondimento istruttorio in sede di rinvio non avesse aggiunto nuovi elementi utili all’accusa.
- Hanno sostenuto che:
- Esisteva di fatto un divieto di accesso alla zona pericolosa (sebbene non formalizzato con cartelli).
- La scaletta sulla macchina era già presente e serviva per la pulizia ordinaria.
- Il meccanismo di blocco ipotizzato non avrebbe impedito l’incidente, poiché l’accesso alla zona era comunque possibile.
- L’operaio aveva tenuto un comportamento imprudente, non prevedibile, violando le norme di sicurezza che egli stesso doveva rispettare.
Decisione della Cassazione
- La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la condanna.
- Ha ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, la colpa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, se le misure di sicurezza adottate non erano adeguate a prevenire il rischio.
- Ha evidenziato che:
- Il divieto di accesso alla zona pericolosa non era stato chiaramente formalizzato.
- La scaletta esterna poteva costituire un nuovo rischio.
- Il macchinario non era dotato di un sistema di blocco efficace.
- Gli imputati non avevano adottato tutte le misure necessarie per prevenire il rischio, come l’installazione di cancelletti di sicurezza.
Conclusione
- La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e delle spese legali della parte civile (FIOM-CGIL di Asti), quantificate in 3.686 euro.