Sentenza n. 6775 del 19 febbraio 2025 - responsabilità DDL in caso di errore del lavoratore

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6775 del 19 febbraio 2025 (clicca QUI per leggerla in PDF) rappresenta un caso emblematico per tutti i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza aziendale. La decisione conferma un principio fondamentale: la responsabilità del datore di lavoro nella prevenzione degli infortuni non viene meno neanche in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore, se le misure di sicurezza adottate non sono adeguate a prevenire il rischio.

Nel caso esaminato, due dirigenti di un'azienda sono stati condannati per omicidio colposo in seguito alla morte di un operaio, avvenuta a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati su un macchinario. La Corte ha ribadito che:

  • Il divieto di accesso alle zone pericolose deve essere chiaramente formalizzato e segnalato.
  • L’eventuale imprudenza del lavoratore non esonera l’azienda dalla responsabilità, se i rischi non sono adeguatamente mitigati.
  • La prevenzione deve essere proattiva, prevedendo e neutralizzando i possibili comportamenti a rischio attraverso misure tecniche e organizzative efficaci.

Fatti di causa

  • La Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio dopo l'annullamento della Cassazione (sentenza n. 42024/2022), ha condannato A.A. (Amministratore Delegato e Direttore Generale della O/CAVA MECCANICA S.p.A.) e B.B. (Responsabile della fonderia e delegato alla sicurezza) per omicidio colposo.
  • Il reato riguarda la morte di C.C., operaio della fonderia, schiacciato da colonne di acciaio e traverse meccaniche del macchinario durante il suo funzionamento.
  • A.A. è stato condannato a 9 mesi di reclusione e B.B. a 6 mesi, con sospensione condizionale della pena.

Motivi del ricorso in Cassazione

Gli imputati hanno presentato ricorso sostenendo:

  1. Erronea applicazione delle norme (art. 589 c.p. e art. 71 del D.Lgs. 81/2008).
  2. Vizio di motivazione: hanno contestato che l'approfondimento istruttorio in sede di rinvio non avesse aggiunto nuovi elementi utili all’accusa.
  3. Hanno sostenuto che:
    • Esisteva di fatto un divieto di accesso alla zona pericolosa (sebbene non formalizzato con cartelli).
    • La scaletta sulla macchina era già presente e serviva per la pulizia ordinaria.
    • Il meccanismo di blocco ipotizzato non avrebbe impedito l’incidente, poiché l’accesso alla zona era comunque possibile.
    • L’operaio aveva tenuto un comportamento imprudente, non prevedibile, violando le norme di sicurezza che egli stesso doveva rispettare.

Decisione della Cassazione

  • La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la condanna.
  • Ha ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, la colpa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, se le misure di sicurezza adottate non erano adeguate a prevenire il rischio.
  • Ha evidenziato che:
    • Il divieto di accesso alla zona pericolosa non era stato chiaramente formalizzato.
    • La scaletta esterna poteva costituire un nuovo rischio.
    • Il macchinario non era dotato di un sistema di blocco efficace.
    • Gli imputati non avevano adottato tutte le misure necessarie per prevenire il rischio, come l’installazione di cancelletti di sicurezza.

Conclusione

  • La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e delle spese legali della parte civile (FIOM-CGIL di Asti), quantificate in 3.686 euro.