Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza anche al di fuori dell’orario di lavoro?
Nella sentenza n.12790/2024 (clicca QUI per scaricare la sentenza in formato PDF) la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un lavoratore contro il proprio datore di lavoro in merito all’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Il lavoratore sosteneva che tali corsi avrebbero dovuto essere organizzati durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a suo carico. Di conseguenza, riteneva legittimo il suo rifiuto a partecipare a corsi organizzati al di fuori dell’orario lavorativo e chiedeva l’annullamento del provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione, con contestuale risarcimento delle somme trattenute dallo stipendio.
La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva respinto le richieste del lavoratore, ritenendo valido il provvedimento datoriale.
Il lavoratore ha impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo la violazione delle norme sulla regolamentazione dell’orario di lavoro e sulla formazione in materia di sicurezza, in particolare gli articoli 5 del D.Lgs. 66/2003 e 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08. Secondo il ricorrente, la formazione sulla sicurezza avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente all’interno dell’orario ordinario di lavoro e non essere considerata come lavoro straordinario.
Il datore di lavoro ha sostenuto che l’obbligo di formazione sulla sicurezza è previsto dalla normativa vigente e che l’organizzazione di tali corsi al di fuori dell’orario ordinario rientra nella gestione aziendale, purché il tempo dedicato alla formazione sia considerato orario di lavoro retribuito. La Corte territoriale ha rilevato che la normativa impone ai datori di lavoro di organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di riconoscere il tempo impiegato come orario di lavoro, anche straordinario. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore aveva avuto più opzioni per frequentare i corsi, sia nella propria città sia in una sede limitrofa, senza alcun costo personale.
Punti chiave della sentenza n. 12790/2024:
Obbligo formativo del datore di lavoro:
Il legislatore impone al datore di lavoro di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza “durante l’orario di lavoro” e senza oneri economici per il dipendente. Tuttavia, la norma non richiede che il corso si svolga esattamente durante il turno abituale del lavoratore, bensì che il tempo impiegato, anche se svolto oltre l’orario ordinario, sia considerato lavorativo e debitamente retribuito come straordinario.
Fatti di causa:
Nel caso concreto, il lavoratore, addetto a centralino con un orario particolare (dalle 3:45 alle 10:15), è stato sospeso senza retribuzione per non aver seguito il corso di formazione programmato. La possibilità di seguire il corso in sedi alternative nella sua città o in aree limitrofe era stata offerta più volte, ma il rifiuto di aderire al calendario stabilito è stato ritenuto in violazione del dovere di partecipazione alla formazione obbligatoria.
Interpretazione dell’orario di lavoro:
La Corte ha richiamato la definizione di “orario di lavoro” prevista dalla legge n. 66/2003, che comprende ogni periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore. In questo modo, l’espressione “durante l’orario di lavoro” viene interpretata in senso ampio, includendo anche le prestazioni svolte oltre l’orario normale, purché vengano riconosciute le relative maggiorazioni per lavoro straordinario.
Valutazione della misura disciplinare:
La sospensione del lavoratore – attuata mediante il provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio – è stata qualificata come una misura di sicurezza atta a garantire la corretta formazione e prevenire rischi sul luogo di lavoro, considerando l’importanza della formazione per la tutela della salute e sicurezza non solo del singolo dipendente, ma dell’intera collettività aziendale.
Esito della decisione:
L’appello del lavoratore è stato respinto. La Cassazione ha confermato la legittimità dell’interpretazione secondo cui il tempo dedicato alla formazione, anche se effettuato al di fuori dell’orario ordinario, va retribuito come tempo di lavoro. Inoltre, il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.