Milleproroghe 2025 - antincendio - scuole e alberghi

Adeguamento antincendio, proroghe più ampie per scuole e alberghi

Il testo approvato e pubblicato a dicembre del Decreto Milleproroghe non prevedeva per il 2025 il differimento dell’obbligo di adeguamento alle norme antincendio per scuole e alberghi.

L’assenza di riferimenti nel testo aveva fatto notizia in quanto rischiava di mettere fuori regola le strutture dal 1° gennaio 2025, considerando che le regole tecniche antincendio risultano praticamente in stand by da 22 anni nel caso delle strutture ricettive e da 27 anni nel caso delle scuole.

La commissione Affari costituzionali del Senato non solo ha confermato i differimenti, ma ha previsto margini ancora più ampi per la messa a norma.

Scuole e asili nido

Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone hanno tempo fino al 31 dicembre 2027 per adeguarsi alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (il D.M. 26/08/1992 da adottare in alternativa alla nuova norma verticale di cui al D.M. 07/08/2017).

La proroga vale  anche per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), nonché per le Fondazioni Its Academy.

Il Milleproroghe prevede anche l’emanazione di un decreto del ministero dell’Interno (da emanare con i ministeri dell’Istruzione e dell’Università, previo passaggio in Conferenza unificata) per definire le misure gestionali di mitigazione del rischio che le scuole non a norma dovranno applicare e stabilire le scadenze differenziate per l’adeguamento in più fasi.

Gli asili nido entro il 31 dicembre 2027 dovranno completare la prima delle tre fasi della “messa a norma” prevista dal D.M 16/07/2014 che consiste nei seguenti interventi:

  • la creazione di un’idonea compartimentazione rispetto alle attività confinanti;
  • il rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco;
  • l’adeguamento delle scale da usare per l’esodo e dei vani degli ascensori;
  • impianto elettrico a norma, eseguito secondo la regola dell’arte;
  • un’adeguata segnaletica di sicurezza;
  • estintori adeguati in numero, sostanza e capacità estinguente;
  • sistemi di allarme per diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale.

Attività ricettive turistico-alberghiere

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici, affittacamere, etc..) con oltre 25 posti-letto devono essere adeguate al D.M. 09/08/1994, al D.M. 06/10/2003 e al D.M. 14/07/2015 entro il 31 dicembre 2025,

Entro il 31 dicembre 2025 i titolari dovranno però presentare una Scia parziale che attesti il rispetto di almeno otto delle dieci prescrizioni previste dall’articolo 5 del D.M. 16/03/2012:

  1. resistenza al fuoco delle strutture
  2. reazione al fuoco dei materiali
  3. compartimentazioni
  4. corridoi
  5. scale
  6. ascensori e montacarichi
  7. impianti idrici antincendio
  8. vie di uscita ad uso esclusivo (ad eccezione delle norme che prevedono precise prestazioni per la reazione al fuoco dei materiali)
  9. vie di uscita ad uso promiscuo
  10. locali adibiti a depositi

Per beneficiare del rinvio, le strutture devono essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio messo a punto dal D.M. 16/03/2012.

Rifugi alpini

I rifugi alpini con più di 25 posti letto dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025 presentando la SCIA, previa valutazione del progetto (se previsto dal D.P.R. 151 del 2011) da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.