Il Senato ha approvato l'11 dicembre 2024 il disegno di legge n. 1264, noto come DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Questo disegno introdurrà significative modifiche al Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Relazione annuale sulla sicurezza
Sarà introdotto l'articolo 14-bis, che obbliga il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:
- Un'analisi della situazione dell'anno precedente.
- Le misure da adottare per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- I programmi legislativi pianificati per l'anno in corso.
Medici competenti e verifica dei requisiti
All'articolo 38 sarà aggiunto il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l'anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti. Questo controllo è fondamentale per garantire la loro permanenza nell'elenco ufficiale (l'elenco ufficiale è disponibile suddiviso per regione qui).
Modifiche alla sorveglianza sanitaria
L'articolo 41 del D.Lgs 81/2008 subirà diverse innovazioni:
- Visite mediche preventive preassuntive: possono essere effettuate anche prima dell'assunzione.
- Visite mediche per assenze prolungate: il medico competente può decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, deve comunque esprimere un giudizio di idoneità. Attualmente la visita media è obbligatoria. Con questa configurazione, la visita diventerebbe a discrezione del Medico Competente.
- Riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva. Il caso tipico diventa il trasferimento di un lavoratore da una azienda ad un'altra. In questo modo, il Medico Competente potrà utilizzare esami svolti nella precedente attività. La modifica pare di buon senso.
Utilizzo di locali sotterranei
L'articolo 65 del D.Lgs 81/2008 sarà aggiornato per consentire l'uso di locali sotterranei o semisotterranei, a condizione che:
- Non vi siano emissioni di agenti nocivi.
- Siano rispettati specifici requisiti di aerazione, illuminazione e microclima indicati nell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l'utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazioni.
Modifiche minori
Tra le altre modifiche:
- La terminologia relativa agli organi di vigilanza è stata aggiornata con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il ricorso avverso il giudizio rilasciato dal medico competente.
- L'articolo 12 del D.Lgs 81/2008 sarà modificato, esplicitando che la Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve comprendere rappresentanti con competenze giuridiche.
- Alcuni riferimenti normativi sono stati aggiornati all'anno 2024.
Tabella delle modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Articolo |
Testo originale modificato |
Nuovo testo aggiunto o modificato |
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Art. 12, comma 2 |
«Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per gli interpelli.» |
«Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.» |
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Art. 14-bis |
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Nuovo articolo aggiunto: «Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.» |
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Art. 38, comma 4-bis |
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Nuovo comma aggiunto: «Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4.» |
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Art. 41, comma 2 |
«Visita medica preventiva» |
Nuova formulazione: «Visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva.» |
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Art. 41, comma 2-bis |
«Il medico competente tiene conto delle risultanze degli esami clinici già effettuati.» |
Sostituzione completa: «Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.» |
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Art. 41, comma 4-bis |
«2009» |
Nuova formulazione: «2024.» |
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Art. 41, comma 9 |
«All’organo di vigilanza.» |
Nuova formulazione: «All’azienda sanitaria locale.» |
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Art. 65, comma 2 |
«In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando rispettano requisiti di sicurezza.» |
Nuova formulazione: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.» |
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Art. 65, comma 3 |
«Il datore di lavoro comunica l’utilizzo dei locali all’autorità competente.» |
Nuova formulazione: «Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.» |
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Art. 304, comma 1, lettera b) |
«Commi 1 e 2.» |
Nuova formulazione: «Commi 1, 2, 3, 4 e 5.» |