Polizza catastrofi - rinvio atteso al 31 Marzo 2025

L’obbligo che riguarda le imprese (con poche eccezioni) con sede legale o stabile organizzazione sull'intero territorio nazionale di stipulare polizze assicurative contro i disastri ambientali slitterà dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. La proroga per la stipula delle polizze assicurative per i danni causati da eventi catastrofali è nel decreto Milleproroghe che è atteso lunedì 9 dicembre in Consiglio dei ministri. Entro fine marzo dunque dovranno mettersi in regola contro i rischi catastrofali, ovvero terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, ecc. le imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, nel rispetto della norma contenuta nello schema di decreto interministeriale recante modalità attuative e operative dell'assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) predisposto dal MEF e dal Mimit.

La misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa della propria attività. In ogni caso indicazioni più precise anche per quanto riguarda le compagnie di assicurazione che saranno obbligate a stipulare le polizze saranno contenuti in un decreto attuativo di prossima adozione.

Costi delle polizze. I premi saranno commisurati al livello di rischio, considerando le caratteristiche del territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, nel rispetto dei propri limiti di tolleranza al rischio e in linea con le esigenze complessive di solvibilità, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. È previsto la riassicurazione di Sace (Gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale).

Esclusioni. Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali però resta ferma l'applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni.

Sanzioni. Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.