Entrerà in vigore il prossimo 2 agosto il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024. Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 luglio, il provvedimento “punta ad avviare un percorso che introduce un nuovo approccio nei rapporti tra autorità e imprese, migliorandoli. La ratio di questa riforma, che il Paese attendeva da anni, prevede un cambio di logica: da sanzionatoria diventa preventiva e collaborativa sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità”, spiega il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.
Questo sistema si concentra su ambiti specifici di interesse, quali:
- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.

Principio del “controllo collaborativo”
Il principio è quello del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola. Per questo motivo viene stabilita l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria.
Bollino certificativo di “basso rischio”
Per la prima volta la Pubblica amministrazione razionalizza i controlli con una particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. Viene introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.

L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri, di cui in seguito, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.
Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
- il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
- altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
- l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
- il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
- le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
Fascicolo informatico d’impresa
Per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, le amministrazioni dovranno censire tutti i controlli previsti a legislazione vigente. Il quadro di sintesi sarà elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. Lo strumento operativo, in tal senso, è il fascicolo informatico d’impresa, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli.
Periodo di franchigia
Il d.lgs. prevede inoltre un periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro.
Diritto all’errore scusabile
Per valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni e imprese viene infine introdotta, per alcune fattispecie meno gravi e di carattere formale, una sorta di “diritto all’errore scusabile”: si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.