SCIA per gli spettacoli dal vivo: proroga per tutto il 2024

Il Decreto Milleproroghe 2024 conferma per quest’anno le semplificazioni amministrative introdotte dall’art. 38 bis comma 1 del dl 76/2020 per la realizzazione di spettacoli dal vivo, con alcune interessanti novità.

Spettacoli dal vivo con SCIA e relazione antincendio

Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del dl 215/2023 (già convertito in legge), fino al 31 dicembre 2024 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di carattere occasionale, compresi quelli che includono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché proiezioni cinematografiche svolte tra le 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori (precedentemente il limite era fissato a 1.000).

La SCIA deve esplicitare:

  • il numero massimo di spettatori;
  • il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
  • l’orario della manifestazione.

Infine, la SCIA deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Nello specifico l’art. 38 bis del D.L. 73/2020 stabilisce che:

per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.