Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022), proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per:
- gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023;
- gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 (articolo 6, comma 1, lettera a) Decreto 16 luglio 2014 e quindi lettere b) 31 dicembre 2026 e c) al 31 dicembre 2029
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) - Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
Il DL 244/2016 del 30 Dicembre 2016, è così modificato:
Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2023.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.