Green Pass: dove NON è richiesto

E' stato pubblicato il D.P.C.M. che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green pass. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione (D.P.C.M. 21 gennaio 2022).

È stata pubblicato, nella G.U. del 24 gennaio 2022, n. 18, il D.P.C.M. 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, tali esigenze sono:

  • esigenze alimentari e di prima necessità;
  • esigenze di salute;
  • esigenze di sicurezza;
  • esigenze di giustizia.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Attività e servizi a cui si può accedere senza Green pass

Con efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2022, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, è consentito l’accesso senza Green pass al fine di soddisfare le seguenti esigenze essenziali e primarie della persona:

- esigenze alimentari e di prima necessità, attraverso l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

1) esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

2) di prodotti surgelati;

3) di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

4) di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

5) di articoli igienico-sanitari;

6) di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

7) di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

8) di materiale per ottica;

9) di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

esigenze di salute, attraverso l’accesso sempre consentito per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

esigenze di sicurezza, attraverso l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti.

esigenze di giustizia, attraverso l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di perone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui sia necessaria la presenza della persona convocata.