È stata pubblicato, nella G.U. del 24 gennaio 2022, n. 18, il D.P.C.M. 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
In particolare, tali esigenze sono:
- esigenze alimentari e di prima necessità;
- esigenze di salute;
- esigenze di sicurezza;
- esigenze di giustizia.
Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
Il decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.
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Attività e servizi a cui si può accedere senza Green pass |
Con efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2022, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, è consentito l’accesso senza Green pass al fine di soddisfare le seguenti esigenze essenziali e primarie della persona: - esigenze alimentari e di prima necessità, attraverso l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio: 1) esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; 2) di prodotti surgelati; 3) di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 4) di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 5) di articoli igienico-sanitari; 6) di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 7) di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 8) di materiale per ottica; 9) di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. - esigenze di salute, attraverso l’accesso sempre consentito per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice; - esigenze di sicurezza, attraverso l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti. - esigenze di giustizia, attraverso l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di perone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui sia necessaria la presenza della persona convocata. |