Da quando decorre l’obbligo vaccinale per gli over 50?
Da martedì primo febbraio tutti coloro che hanno superato i 50 anni di età devono obbligatoriamente aver cominciato il ciclo di vaccinazione con almeno una dose già somministrata. L’indicazione vale anche per chi, nella stessa condizione anagrafica, deve completare il ciclo di vaccinazione primaria con la dose booster entro la scadenza di sei mesi dal richiamo. Sarà dunque considerato inadempiente anche chi ha già ricevuto due dosi con l’ultima puntura oltre la scadenza consentita dal Green Pass.
Che cosa comporta il mancato inadempimento?
Una sanzione da 100 euro che potrà però essere ripetuta nel tempo se l’inadempimento dovesse mantenersi tale. I lavoratori over 50 che non possono esibire il Certificato verde rafforzato, ottenibile solo con vaccinazione o guarigione dal Covid, vanno incontro dal 15 febbraio a cinque giorni di assenza giustificata al termine dei quali scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Chi viene sorpreso al lavoro senza Green pass rischia una multa aggiuntiva da 600 a 1.500 euro. Sanzione anche per i datori di lavoro che non controllano i Certificati dei dipendenti: per loro multa da 400 a 1000 euro.
Come viene erogata la sanzione?
La multa viene richiesta dal ministero della Salute ed effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede alla stesura della cartella esattoriale e ad inviarla al non vaccinato via Pec o posta raccomandata. I nominativi degli inadempienti vengono rilevati dal Sistema Tessera Sanitaria gestito dalla società informatica del ministero del Tesoro, Sogei, incrociati con la banca dati dell’anagrafe vaccinale nazionale alimentata dalle regioni.
In caso di guarigione recente da Covid l’over 50 non vaccinato può evitare la sanzione?
Sì, se avvenuta entro 6 mesi. Scaduto il periodo il non vaccinato over 50 deve procedere alla vaccinazione. In questo caso è fondamentale però che il medico di base o l’Asl di appartenenza riscontri l’avvenuta guarigione testimoniata dalla certificazione di negatività ad un tampone molecolare o antigenico. Questo dato viene registrato nel Sistema Tessera Sanitaria, che include i nostri dati sanitari e fiscali. In questa situazione, solo nell’ultimo mese, si sarebbero aggiunti circa 180mila over 50 che hanno contratto il Covid pur non essendo vaccinati. La loro situazione verrà congelata fino al termine dei sei mesi poi dovranno adempiere all’obbligo previsto salvo diversa indicazione di uno dei prossimi decreti di contrasto all’epidemia Covid.
In caso di esenzione da vaccinazione posso evitare la sanzione?
Sì, ma la comunicazione di esenzione al vaccino spetta ad ognuno di loro perché l’invio della cartella esattoriale sarà automatico. Avranno un tempo perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso per comunicare all’Asl competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Ci sarà un ulteriore controllo incrociato?
Sì, non basterà l’autocertificazione di esenzione dall’obbligo vaccinale. Sarà l’Asl di riferimento del non vaccinato a dover trasmettere all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.
Che cosa succede in caso di mancata verifica dell’Asl?
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede entro 180 giorni ad un nuovo avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. L’interessato può però opporsi al Giudice di Pace, con l’Avvocatura dello Stato che però assume il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate.
Dove finiscono le somme richieste ai non vaccinati?
Le entrate sono periodicamente versate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ad un apposito capitolo del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.