D.M. 01 Settembre 2021 - manutenzione impianti antincendio

Sulla G.U. del 25 settembre 2021, n. 230, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo ai “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (D.M. 1° settembre 2021). Il D.M. è in allegato.

Si tratta del primo dei 3 Decreti che rivoluzionerà il rischio incendio, mandando in pensione (dopo 23 anni di onorato servizio) il D.M. 10.03.1998.

Il D.M. 1° settembre 2021, in vigore dal prossimo 25 settembre 2022, un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità di qualificazione stabilite nell'Allegato II del medesimo decreto, valide su tutto il territorio nazionale.

Il D.M. 1° settembre 2021, oltre all'attività di controllo periodico ed alla manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio, stabilisce altresì che gli stessi devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Infatti all'articolo 1 punto "e" è scritto: e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

L'allegato I del D.M. riporta: "Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo".

Sempre nell'allegato I è riportata una tabella con tutte le norme UNI da rispettare per l'azienda. Ricordo che le norme UNI non sono pubbliche, ma sono reperibili a pagamento sul sito dell'uni (www.uni.com). 

Tutto il resto del Decreto specifica i requisiti formativi per i manutentori tecnici.

Indicazioni operative: 

  1. E' necessario predisporre un registro dei controlli antincendio (per chi ancora non lo avesse fatto);
  2. E' necessario predisporre check list di sorveglianza degli apprestamenti antincendio (non solo estintori).
  3. E' necessario formare i lavoratori per questa operazione.

Tempo di attuazione: Settembre 2022