Gare pubbliche: qualificazione con mezzi propri estesa ai consorzi stabili
L’articolo 5 della Legge 34/2026 interviene sull’articolo 67, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, introducendo modifiche volte a chiarire e ampliare la platea dei soggetti ammessi a utilizzare una qualificazione «autonoma»: oltre ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane, anche i cosiddetti consorzi stabili possono partecipare alle gare utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate, secondo quanto previsto dall’allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori sopra i 150mila euro.
Allo stesso tempo, al richiamo del comma 3 dell’articolo 67, si aggiunge il comma 1, estendendo l’obbligo di rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti per la partecipazione alle gare e parificando consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili sul piano delle modalità di qualificazione.
| Art. 67 comma 5 del D.lgs. 36/2023 non modificato dalla Legge 34/2026 | Art. 67 comma 5 del D.lgs. 36/2023 modificato dalla Legge 34/2026 |
| I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. | I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall’allegato II.12. |