Piattaforme mobili elevabili tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica
L’articolo 12 inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza.
La verifica di tali attrezzature avviene con cadenza triennale. Ricordiamo che la normativa vigente (di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008) dispone che il datore di lavoro sottopone determinate attrezzature di lavoro a verifiche periodiche (annuali, biennali o triennali) volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
L’elenco di tali attrezzature è contenuto nell’allegato VII al medesimo d.lgs. n. 81, elenco al quale il presente articolo aggiunge le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto, disponendo che la relativa verifica avvenga ogni tre anni.
Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al D.M. 11 aprile 2011.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all’esito di tali verifiche – le cui spese sono poste a carico del datore di lavoro – devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.