Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori
L’articolo 9 della Legge 34/2026 interviene sull’articolo 112-bis del D.Lgs. 209/2005, introducendo due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, che prevedono l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per determinate categorie di veicoli utilizzati esclusivamente in aree operative chiuse e non accessibili al pubblico.
In particolare, il comma 1-bis estende la deroga ai carrelli elevatori e ad altri veicoli non immatricolati impiegati all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali, nonché ai mezzi operanti in contesti ferroviari, portuali e aeroportuali, a condizione che siano utilizzati esclusivamente in zone non aperte al pubblico e coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi alternativa all’assicurazione obbligatoria. Il comma 1-ter applica la stessa logica alle macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, quando utilizzate esclusivamente all’interno di fondi agricoli o spazi aziendali chiusi.
La norma precisa inoltre che, nei casi indicati, non è previsto l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada: se la responsabilità verso terzi è comunque coperta da una polizza volontaria o stipulata in base a disposizioni speciali, non sussiste l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo.