Formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG
L’art. 10 aggiunge la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 estendendo la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
| Art. 37 comma 4 D.Lgs. 81/08 non modificato dalla Legge 34/2026 | Art. 37 comma 4 del D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 34/2026 |
| 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. |
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. |