Legge annuale PMI 2025: tutte le novità in materia di sicurezza e appalti

La Legge 34/2026, “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 e le sue disposizioni entreranno in vigore il 7 aprile 2026.  Tra le misure previste del provvedimento spiccano i nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.

Segnaliamo a beneficio delle imprese e dei professionisti del settore delle costruzioni alcune disposizioni che impattano direttamente sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento:

  • ai modelli di organizzazione e di gestione;
  • alla formazione sulla sicurezza;
  • al lavoro agile.

Previsto anche l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e l’inserimento delle piattaforme mobili elevabili tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica.


Procedure semplificate per l'attuazione di modelli di organizzazione e di gestione

La legge annuale per le PMI 2025 prevede procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori.

Si aggiunge il comma 5-ter all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 che dispone che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL:

  • si elaborino, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livelli aziendali;
  • si supportino le stesse imprese nell’attuazione di tali modelli.
Art. 30 comma 5- ter del D.Lgs. 81/08 introdotto dalla Legge 34/2026
In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto:
  • elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale;
  • supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.

L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG

L’art. 10 aggiunge la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 estendendo la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Art. 37 comma 4 D.Lgs. 81/08 non modificato dalla Legge 34/2026 Art. 37 comma 4 del D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 34/2026
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione
dell’orario di lavoro;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.


Decadenza del sostegno al reddito per il lavoratore che rifiuti un corso sulla sicurezza

Il comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato oggetto di modifica da parte della Legge 34/2026. In particolare, viene estesa la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito nei confronti del lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario della stessa in costanza di rapporto di lavoro, qualora questi rifiuti di partecipare a un corso di formazione o riqualificazione, ovvero non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. Tale conseguenza viene ora esplicitamente applicata anche nei casi in cui i percorsi formativi riguardino la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disposizione interviene inoltre sulle modalità di erogazione dell’addestramento, precisando che lo stesso deve essere svolto da personale esperto e direttamente sul luogo di lavoro. È tuttavia ammesso il ricorso a tecnologie avanzate di simulazione, sia in ambienti reali sia virtuali, al fine di rendere più efficace il trasferimento delle competenze operative. In ogni caso, le attività di addestramento devono essere adeguatamente tracciate all’interno di un apposito registro, anche in formato informatizzato, a garanzia della loro effettiva esecuzione e verificabilità.

Art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 34/2026
L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

Lavoro agile: informativa e sanzioni

L’articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Il comma 1, lettera a), specifica che l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro, costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all’utilizzo dei videoterminali.

La successiva lettera b) introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.

Art. 3 comma 7-bis del D.Lgs. 81/08 introdotto dalla Legge 34/2026
Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Art. 55 comma 5 lett. c del D.Lgs. 81/08 non modificato dalla Legge 34/2026 Art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 34/2026
c. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; c. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’obbligo
informativo di cui all’articolo 3, comma 7 -bis , e
dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori

L’articolo 9 della Legge 34/2026 interviene sull’articolo 112-bis del D.Lgs. 209/2005, introducendo due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, che prevedono l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per determinate categorie di veicoli utilizzati esclusivamente in aree operative chiuse e non accessibili al pubblico.

In particolare, il comma 1-bis estende la deroga ai carrelli elevatori e ad altri veicoli non immatricolati impiegati all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali, nonché ai mezzi operanti in contesti ferroviari, portuali e aeroportuali, a condizione che siano utilizzati esclusivamente in zone non aperte al pubblico e coperti da una polizza di responsabilità civile verso terzi alternativa all’assicurazione obbligatoria. Il comma 1-ter applica la stessa logica alle macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, quando utilizzate esclusivamente all’interno di fondi agricoli o spazi aziendali chiusi.

La norma precisa inoltre che, nei casi indicati, non è previsto l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada: se la responsabilità verso terzi è comunque coperta da una polizza volontaria o stipulata in base a disposizioni speciali, non sussiste l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo.

 


Piattaforme mobili elevabili tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica

L’articolo 12 inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza.

La verifica di tali attrezzature avviene con cadenza triennale. Ricordiamo che la normativa vigente (di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008) dispone che il datore di lavoro sottopone determinate attrezzature di lavoro a verifiche periodiche (annuali, biennali o triennali) volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

L’elenco di tali attrezzature è contenuto nell’allegato VII al medesimo d.lgs. n. 81, elenco al quale il presente articolo aggiunge le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto, disponendo che la relativa verifica avvenga ogni tre anni.

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al D.M. 11 aprile 2011.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all’esito di tali verifiche – le cui spese sono poste a carico del datore di lavoro – devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

 


Gare pubbliche: qualificazione con mezzi propri estesa ai consorzi stabili

L’articolo 5 della Legge 34/2026 interviene sull’articolo 67, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, introducendo modifiche volte a chiarire e ampliare la platea dei soggetti ammessi a utilizzare una qualificazione «autonoma»: oltre ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane, anche i cosiddetti consorzi stabili possono partecipare alle gare utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate, secondo quanto previsto dall’allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori sopra i 150mila euro.

Allo stesso tempo, al richiamo del comma 3 dell’articolo 67, si aggiunge il comma 1, estendendo l’obbligo di rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti per la partecipazione alle gare e parificando consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili sul piano delle modalità di qualificazione.

Art. 67 comma 5 del D.lgs. 36/2023 non modificato dalla Legge 34/2026 Art. 67 comma 5 del D.lgs. 36/2023 modificato dalla Legge 34/2026
I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall’allegato II.12.