Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Formazione preposti

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?

Come già previsto, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori.

Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore (nell’Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione sono 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.

Il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

  1. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
  2. L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima pari a 6 ore. Su questo argomento c'è stata una recente interpretazione: vedi QUI.

Anche nei corsi di aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

  1. Il test dovrà avere almeno 10 domande (anziché 30 come previsto per i corsi “base”) con almeno tre risposte alternative
  2. L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.

Commento

Il legislatore ha colto l’importanza di questa figura e la necessità che sia formata adeguatamente: in tal senso, il nostro giudizio non può che essere positivo, viene previsto un aumento delle ore di formazione, da 8 a 12. Va detto che, considerando gli argomenti da trattare, che vanno da aspetti giuridici a tematiche relative alla comunicazione, le attuali 8 ore risultano “strette” e questo emerge sia dai commenti dei docenti che dei partecipanti a questi corsi di formazione.

È positiva anche la riduzione della frequenza di aggiornamento, da 5 anni a 2 anni.

Infine troviamo molto interessante e importante che il legislatore abbia voluto esplicitare i contenuti della formazione prevista dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 per i datori di lavoro, dirigenti e preposti: un’ottima previsione di legge che spesso, nella pratica, non trova una corretta applicazione. Tuttavia, nel caso del preposto a differenza di quanto previsto per il dirigente e per il datore di lavoro, non è previsto un modulo formativo aggiuntivo sugli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08.