Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Novità sulla formazione dei lavoratori

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011.

Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:

  • 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
  • 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio
  • 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto

Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/11, in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene l’azienda.

Rimane altresì valida la previsione secondo la quale I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio.

  1. Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative
  2. L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità elearning limitatamente a:

  • corso parte generale
  • corso parte specifica solo per rischio basso
  • corso di aggiornamento

Commento

È positivo che il legislatore abbia introdotto l’obbligo di verifica dell’apprendimento anche per i corsi sulla sicurezza per lavoratori (l’Accordo del 2011 infatti non le prevede obbligatoriamente).

Una novità riguarda l’individuazione di soggetti formatori “autorizzati” a erogare la formazione dei lavoratori, mentre l’Accordo del 2011 non forniva indicazioni in merito, consentendo a “chiunque” di organizzare la formazione.

Per quanto riguarda le durate, i requisiti dei corsi di formazione per lavoratori rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’Accordo del 21/12/11. Non sono state apportate modifiche, mantenendo anche la suddivisione in classi di rischio in funzione del codice ATECO dell’azienda.