ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.
Diversamente, l’ente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo, ossia:
- enti istituzionali
- enti accreditati
- altri enti (organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali)
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Commento
Non vi sono novità rispetto al precedente accordo e ai successivi chiarimenti, ad esclusione dell’individuazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti: va ricordato che nell’Accordo del 21/12/11 non venivano identificati i soggetti formatori, ossia chiunque poteva organizzare la formazione per queste figure.