Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Il fascicolo del corso

IL FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del cosiddetto “Fascicolo del corso”. Tale “insieme di documenti” deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere:

  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • registro presenze dei partecipanti con firme;
  • elenco dei docenti con firme;
  • progetto formativo e programma del corso;
  • verbale di verifica finale.

Commento

Anche in questo caso è utile che il legislatore dia indicazioni sulle “registrazioni” minime che dovranno essere tenute per comprovare l’erogazione del corso. Viene da dire che i primi 3 punti dell’elenco in realtà sono presenti nel registro dei partecipanti, pertanto che tale elenco vada inteso come insieme delle informazioni che dovranno essere mantenute e non come indicazioni specifica che obblighi, ad esempio, a predisporre anche un elenco dei docenti con le rispettive firme, qualora le stesse siano già presenti all’interno del registro.

Va anche evidenziato come nella modalità di erogazione in “videoconferenza sincrona” non sarà possibile raccogliere durante il corso le firme dei partecipanti e, in alcuni casi, nemmeno quelle dei docenti, dal momento che il registro delle presenze sarà di tipo “elettronico” e non cartaceo, come per i corsi in presenza.