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ATTESTATI DI FORMAZIONE
Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari ad almeno il 90% del totale) e superata la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato che dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo.

Ai sensi del nuovo Accordo, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Commento
Il nuovo Accordo uniforma i contenuti minimi degli attestati di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza previsti dallo stesso. Nell’attestato rilasciato nei corsi per lavoratori risulta eliminata la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda a cui appartiene il partecipante.