Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Attestati di formazione

ATTESTATI DI FORMAZIONE

Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari ad almeno il 90% del totale) e superata la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

  1. denominazione del soggetto formatore;
  2. dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  3. tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  4. modalità di erogazione del corso;
  5. firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
  6. data e luogo.

Ai sensi del nuovo Accordo, gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Commento

Il nuovo Accordo uniforma i contenuti minimi degli attestati di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza previsti dallo stesso. Nell’attestato rilasciato nei corsi per lavoratori risulta eliminata la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda a cui appartiene il partecipante.