Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Quali novità in merito alla organizzazione dei corsi?

QUALI NOVITÀ IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI?

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il “progetto formativo”, cioè il documento che descrive l'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

Il “documento progettuale” o “progetto formativo” dovrà riportare:

  1. le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
    1. gli obiettivi e risultati attesi;
    2. l'articolazione oraria delle unità didattiche;
    3. i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
  2. le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
    1. la strategia formativa e le metodologie didattiche;
    2. il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
    3. le azioni di tutoraggio.
  3. le specifiche per il controllo e la verifica:
    1. le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
    2. le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà:

  • diminuito da 35 a 30
  • mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica.

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’Accordo sulla formazione indica gli elementi minimi, ossia:

  • dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
  • dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
  • elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
  • luogo e data della verifica finale;
  • sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
  • esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Commento 

Tutte le novità introdotte in questo punto sono condivisibili e vanno nella direzione di migliorare la qualità della formazione. Può risultare discutibile concedere la possibilità di una frequenza ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, tuttavia nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in aula, anche solo per soddisfare le proprie “pause fisiologiche”, o in videoconferenza (si pensi ad una caduta della connessione di qualche minuto): in quest’ultimo caso, mantenendo l’obbligo di presenza al 100% del corso, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.

Molto interessante anche l’aver obbligato alla predisposizione del “progetto formativo” o “documento progettuale” che descrive l’attività formativa, nonché, al termine di quest’ultima, obbligare ad emettere il “Verbale delle verifiche finali”: inutile dire che il momento finale di verifica dell’apprendimento è fondamentale per consentire di valutare l’efficacia della formazione e l’eventuale necessità di integrarla tempestivamente, qualora risultasse carente.

Nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza evidenziamo la scomparsa della frase che accenna alla possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione: una previsione che ha generato notevole confusione, sia su quelli che sono gli obblighi di legge (peraltro chiaramente ribaditi dalla giurisprudenza), sia dall’ovvia necessità di erogare sempre la formazione prima di adibire un lavoratore ad una mansione (altrimenti come potrebbe il lavoratore conoscere i rischi, le norme, le misure e le procedure di sicurezza da adottare?). Si veda anche l'ultima sentenza in merito: QUI.