Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - I soggetti formatori

LE NOVITÀ PRESENTI NEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

Il nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra i quali: 
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: da annotare che lo stesso Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”;
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale; da notare che questo consentirà ai soggetti formatori accreditati privi di esperienza di maturarla mediante l’erogazione di tale tipologia di formazione per almeno 3 anni.

Si evidenzia che, a parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, il nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

  • la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  • la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

L’Accordo prevede che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Commento

La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, secondo l’accordo in vigore, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, secondo l’Accordo del 2011, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.

Sorge però un dubbio sull’obbligo di impiegare docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nell’attuale formulazione del nuovo Accordo, infatti, si fa riferimento all’obbligo che il docente sia qualificato nel caso di corsi “di cui” all’Accordo, escludendo apparentemente quelli non previsti nell’Accordo stesso. La formulazione presente nell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 è certamente più restrittiva e chiara, imponendo che: “In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 […]”.

Interessante anche la previsione di richiedere, oltre all’accreditamento regionale, anche un’esperienza in materia di formazione sulla sicurezza di almeno tre anni, non richiesta però per l’erogazione della formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti.

Altra novità apprezzabile che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.