Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Verifica efficacia formazione

VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art. 37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del R.S.P.P. può utilizzare una delle seguenti modalità:

  1. Analisi infortunistica aziendale + near miss;
  2. Questionari da somministrare al personale;
  3. Check list di valutazione. La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell’attività formativa attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

Commento

Era già prevista una indicazione analoga nei precedenti Accordi (si parlava di possibilità con cadenza annuale). Ora il legislatore ha utilizzato la parola "deve". L'indicazione è corretta, e dovrà trovare spazio nella moltitudine degli adempimenti già in essere, I near miss sono molto utili, ma anche non registrati. Vedremo strada facendo.