Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: tutte le novità - Formazione attrezzature

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008?

Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 già presenti nell’Accordo del 22/02/2012 non si rilevano variazioni sostanziali.

Evidenziamo che il nuovo Accordo specifica correttamente che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08. In sostanza si precisa che ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura deve fornita al lavoratore: si pensi alle procedure di lavoro tipiche applicate in azienda o ai rischi specifici presenti nell’area di lavoro aziendale in cui dovrà operare il lavoratore “abilitato”.

Una novità è l’introduzione dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • carriponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di tali attrezzature macchine devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro sopra elencate, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.

Commento

Positiva l’introduzione di ulteriori attrezzature nel catalogo di quelle per le quali viene specificata una formazione “normata”: bene in particolare l’inserimento del carroponte, un apparecchio di sollevamento molto diffuso.