QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)?
Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà seguire:
- un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
- ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
- Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
- Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.
Commento
Le novità introdotte sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) destano delle perplessità: se da un lato è vero che il datore di lavoro, in quanto tale, riceverà già una formazione specifica per la sua figura (prevedibilmente di 16 ore) e che quindi la formazione per DL SPP si aggiungerà a questa, per contro, eliminare la distinzione per settori comporta una uniformità negli argomenti trattati, a prescindere dai rischi effettivamente presenti in azienda. In particolare, alcuni temi di carattere tecnico prevenzionistico potrebbero risultare trattati in modo superficiale o addirittura trascurati.
Essendo questo un corso tipicamente svolto in modo “interaziendale”, ossia raggruppando Datori di Lavoro di aziende diverse, sarà complesso organizzare, come richiesto, un’esercitazione sulla predisposizione di un documento di valutazione dei rischi relativo al codice ATECO di riferimento.
Annotiamo anche un probabile “refuso” nell’Allegato III, dove dalla tabella del riconoscimento dei crediti acquisiti mediante la formazione per DL SPP, svolta secondo il nuovo Accordo, si evince un totale esonero dalla frequenza del corso per Datore di Lavoro, in contraddizione con quanto espressamente previsto al punto 4 dello stesso nuovo Accordo. Probabilmente si vuole esonerare il datore di lavoro che ha svolto la formazione per DL SPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, previsione che appare corretta andando ad analizzare il percorso formativo del “vecchio” Accordo, che appare effettivamente sovrapponibile al percorso previsto per il Datore di Lavoro e il DL SPP secondo il nuovo Accordo.