QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?
Il nuovo accordo introduce, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 el D.Lgs. 81/08. Tale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo.
Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.
La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.
In sintesi:
- Un Datore di Lavoro che ha completato la formazione completa per RSPP (Moduli A, B, C) ha assolto anche gli obblighi formativi previsti per il ruolo di Datore di Lavoro.
- Un Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di SPP (DL-SPP) deve frequentare lo specifico corso per DL-SPP, il quale assolve anche gli obblighi del corso base per Datore di Lavoro.
- Un Datore di Lavoro che non svolge direttamente i compiti di SPP e non ha la formazione RSPP, deve frequentare il corso specifico per Datore di Lavoro (Parte II, punto 3 dell'Accordo).
Commento
L’introduzione di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro è una novità interessante, che non può che essere favorevolmente accolta da chiunque si occupa di sicurezza. Non si comprende tuttavia per quale ragione sia prevista una formazione differente tra datore di lavoro e dirigente.