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PREMESSA
Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorpa tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:
- Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)
- Accordo del 22/12/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro
- Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell’ASPP
Oltre ai precedenti Accordi è stato abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.
Ricapitolando, il nuovo Accordo individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:
- datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvede:
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.